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Approvazione del regolamento per servizio di cassa in guerra. (035U0413)

Art. 21

Art. 21.

Pei rifornimenti nei casi di assoluta urgenza e quando non e' possibile regolarsi come e' detto nei precedenti articoli, e' data pure facolta' alla Direzione superiore di commissariato, alle Direzioni di commissariato d'armata e di Corpo d'armata, autorizzate per iscritto rispettivamente dal Comando supremo, dai Comandi di armata e di Corpo d'armata, di procurare fondi alle casse rispettive mediante il rilascio di cambiali da esse firmate e tratte sul Ministero delle finanze (Direzione generale del tesoro).

Del rilascio di tali cambiali il Comando supremo per la propria cassa ed i Comandi di armata e di Corpo d'armata per le casse rispettive, avvisano telegraficamente il Ministero delle finanze (Direzione generale del tesoro) al quale danno pure immediata conferma, per lettera, indicando l'Istituto di credito, l'Ente o la persona cui furono rilasciate le cambiali e le scadenze delle cambiali stesse e trasmettono in tale occasione in separato foglio la firma dell'ufficiale traente, affinche' all'atto del ritiro dell'effetto possa essere fatto il dovuto riscontro. Il Ministero delle finanze (Direzione generale del tesoro) non appena accettate le tratte di cui sopra, ne dispone il ritiro a mezzo della tesoreria centrale o delle sezioni di tesoreria provinciale emettendo appositi ordini di restituzione sul conto corrente straordinario, intestati alle casse militari della Direzione superiore di commissariato o delle Direzioni di commissariato d'armata e di Corpo d'armata traenti, ai quali ordini vanno poi unite le cambiali estinte.