Aggiunte al regolamento generale di pilotaggio approvato con R. decreto 29 aprile 1926, n. 778. (034U2256)
Articolo unico.
Agli articoli 1 e 17 del vigente regolamento generale di pilotaggio, approvato col R. decreto 29 aprile 1926, n. 778, cosi' come modificato dal R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1498, sono apportate le seguenti aggiunte:
All'art. 1. - « I pratici locali, regolarmente autorizzati a norma del precedente capoverso, i quali si trovino in servizio in una determinata localita', all'atto in cui venga in questa istituito un Corpo di piloti, potranno essere dal Ministero nominati piloti effettivi, su proposta della Capitaneria di porto, purche' posseggano i requisiti indicati alle lettere a), d) ed f) del seguente art. 17 ».
All'art. 17. - « Quando invece sia andato deserto un concorso per pilota di un porto di seconda categoria, il Ministero potra' autorizzare la competente Capitaneria di porto a conferire l'incarico del pilotaggio, per tutti o parte dei posti vacanti, ad altrettanti pratici locali conformemente all'art. 1 penultimo comma, del presente regolamento.
« I pratici locali dovranno possedere tutti i requisiti prescritti dal presente articolo, salvo che il tirocinio di cui alla lettera c) potra' essere costituito in parte da navigazione di coperta e in parte da esercizio di pesca, o di traffico locale, purche' la navigazione sia almeno di 18 mesi.
« I pratici locali che abbiano prestato cinque anni di lodevole servizio, potranno essere dal Ministero nominati piloti effettivi, su proposta della competente Capitaneria di porto ».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° dicembre 1934 - Anno III
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - PUPPINI - JUNG
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 149. - MANCINI.