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Norme per l'assunzione del personale tecnico amministrativo e di vigilanza nei Regi istituti e nelle Regie scuole d'istruzione media tecnica. (034U1840)

Art. 1.



I concorsi per le nomine del personale tecnico, amministrativo e di vigilanza, che non sia a carico di enti locali, nei ruoli dei Regi istituti e delle Regie scuole d'istruzione media tecnica hanno luogo per esami.

E' in facolta' del Ministro per l'educazione nazionale di bandire concorsi generali o per determinate sedi o d'indicare nominativamente, nei bandi di concorso generali alcune sedi riservate alla scelta dei vincitori.