Norme per l'assunzione del personale tecnico amministrativo e di vigilanza nei Regi istituti e nelle Regie scuole d'istruzione media tecnica. (034U1840)
Art. 1.
I concorsi per le nomine del personale tecnico, amministrativo e di vigilanza, che non sia a carico di enti locali, nei ruoli dei Regi istituti e delle Regie scuole d'istruzione media tecnica hanno luogo per esami.
E' in facolta' del Ministro per l'educazione nazionale di bandire concorsi generali o per determinate sedi o d'indicare nominativamente, nei bandi di concorso generali alcune sedi riservate alla scelta dei vincitori.