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Esecutorieta' della Convenzione ferroviaria stipulata fra la Santa Sede e l'Italia il 20 dicembre 1933. (034U1350)

Art. 10

Art. 10.

Effettuazione dei treni.

Per la effettuazione dei treni che debbano avere origine o terminare la corsa nella stazione della Citta' del Vaticano, sara' disposto dall'Amministrazione delle Ferrovie, in seguito a richiesta delle competenti Autorita' della Santa Sede.

Di regola, l'effettuazione dei treni suddetti verra' richiesta, pel tramite del funzionario del R. Governo al Servizio Movimento della Direzione generale delle Ferrovie Italiane, con l'anticipazione di quattro giorni se trattasi di treno diretto a stazione della rete italiana, e almeno di otto giorni se interessa Amministrazioni ferroviari estere.

Nei casi di urgenza che dovessero verificarsi quando il viaggio debba - aver inizio da stazioni poste fuori della circoscrizione di Roma e terminare nella stazione della Citta' del Vaticano, la richiesta, per brevita', potra' essere fatta direttamente al superiore Ufficio del Movimento da cui dipende la stazione di partenza.

Sempre nei casi di urgenza, la richiesta potra' essere fatta anche entro 48 ore, in modo pero' da rendere possibili e tempestive le disposizioni necessarie, anche per far giungere alla stazione della Citta' del Vaticano, o comunque, a quella di partenza, il materiale speciale che fosse richiesto per la composizione del treno e per predisporre il servizio nella detta stazione.

Per i viaggi oltre i confini del Regno d'Italia, l'Amministrazione delle Ferrovie, se richiesta, potra' stabilire opportuni accordi con le Ferrovie estere interessate, previe particolari intese, che interverranno di volta in volta tra le competenti Autorita' della Santa Sede e l'Amministrazione delle Ferrovie Italiane.

Il Servizio Movimento delle Ferrovie Italiane provvedera' i invece al proseguimento dei treni pontifici provenienti dall'estero anche in seguito a semplice preannuncio tempestivo da parte delle Ferrovie estere interessate.

Analogamente e sempre su richiesta delle competenti Autorita' della Santa Sede, con le quali interverranno particolari intese di volta in volta, le Ferrovie Italiane avranno cura di stabilire gli opportuni accordi con le Amministrazioni esercenti sul territorio del Regno linee concesse alla industria privata, qualora occorresse effettuare treni interessanti le linee stesse.