Divieto di adottare nelle scuole medie i libri di testo i cui autori esercitino sulle stesse ufficio direttivo o ispettivo. (034U0696)
Preambolo
Visto il R. decreto 14 ottobre 1923, n. 2345, e il regolamento 30 aprile 1924, n. 965, e in particolare le disposizioni, ivi comprese, riguardanti la scelta e l'adozione dei libri di testo nelle scuole medie;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
I libri di testo compilati da funzionari che siano investiti, per attribuzioni normali d'ufficio, di una funzione direttiva o ispettiva, sugli Istituti Regi, pareggiati o parificati d'istruzione media classica, scientifica e magistrale, d'istruzione media tecnica o d'istruzione secondaria d'avviamento professionale, non possono essere adottati negli istituti stessi.
Art. 2.
Il divieto di cui al precedente articolo non si applica per le adozioni deliberate, prima, che gli autori dei libri si trovassero nella condizione prevista dal precedente articolo, limitatamente all'anno scolastico o al corso biennale, triennale o quadriennale, ai quali le deliberazioni stesse si riferiscono.
Non si applica, limitatamente al corrente anno scolastico, nemmeno per le adozioni, gia' attuate alla pubblicazione del presente decreto, di libri i cui autori si trovino nelle condizioni previste dal precedente articolo.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 5 aprile 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Jung - Ercole
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 maggio 1934 - Anno XII.
Atti del Governo, registro 347, foglio 7. - Mancini.