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Approvazione dello statuto dell'istituto Cotoniero Italiano. (034U0512)

Preambolo
Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, con cui e' stata conferita la personalita' giuridica all'Istituto Cotoniero Italiano e sono stati determinati i suoi compiti gli organi ed i mezzi occorrenti per il suo funzionamento;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.



E' approvato lo statuto dell'Istituto Cotoniero Italiano, unito al presente decreto, visto d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il presente decreto entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi' 29 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Jung

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 aprile 1934 - Anno XII

Atti del Governo, registro 346, foglio 22. - Mancini.


Statuto dell'Istituto Cotoniero Italiano

Art. 1

Statuto dell'Istituto Cotoniero Italiano.

Art. 1.

Sede.

L'Istituto Cotoniero Italiano, al quale e' stata conferita personalita' giuridica in virtu' del R. decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, ha sede in Milano.

Art. 2

Art. 2.

Aziende partecipanti.

((Fanno parte dell'Istituto tutte le aziende che, avendo nel Regno impianti destinati a produrre filati di cotone o di cascami di cotone, anche se misti con altre fibre tessili, abbiano, nel corso dell'ultimo quinquennio, anche per limitati periodi, prodotto prevalentemente tali filati)).

Le deliberazioni dei competenti organi dell'Istituto prese in conformita' degli scopi ed a norma del presente statuto, sono obbligatorie per tutte le aziende suindicate.

Art. 3

Art. 3.

Scopi dell'Istituto.

L'Istituto ha per scopo di:

1° provvedere in modo permanente alla conoscenza dello stato dell'industria cotoniera mediante periodiche rilevazioni statistiche alle quali tutti gli industriali partecipanti debbono concorrere;

2° proporzionare la produzione dei filati alle possibilita' di assorbimento dei mercati:

a) favorendo la smercio dei manufatti di cotone e misti;

b) disciplinando la produzione di filati nei modi specificati all'art. 10;

3° regolare le condizioni di vendita e di pagamento dei filati;

((Agevolare, coordinare e, occorrendo, assumere l'approvvigionamento delle materie prime)).

Art. 4

Art. 4.

Presidenza - Consiglio direttivo - Rappresentanza legale.

L'Istituto Cotoniero Italiano e' retto da un Consiglio direttivo, il quale ha facolta' di approvare i regolamenti per l'attuazione delle norme del presente statuto e di prendere tutto le deliberazioni opportune pel raggiungimento degli scopi previsti nel Regio decreto-legge costitutivo dell'Istituto e nel presente statuto.

Il presidente dell'Istituto Cotoniero Italiano e' nominato con decreto del Ministro per le corporazioni su di una terna designata dal Consiglio e composta di persone scelte anche all'infuori dei componenti di esso.

Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno due vice presidenti.

La rappresentanza dell'Istituto e' devoluta al presidente e in sua assenza ad uno dei vice presidenti.

La rappresentanza in giudizio dell'Istituto spetta al presidente od a chi ne fa le veci.

Il Consiglio direttivo puo' accordare al presidente facolta' di dare tutte le procure o mandati che fossero necessari od utili per il funzionamento dell'Istituto, per ogni operazione anche finanziaria presso Amministrazioni pubbliche o private, nonche' per stare in giudizio in ogni sede o grado.

Art. 5

Art. 5.

((Il Consiglio direttivo e' composto di quindici membri, oltre che dal presidente ove questi sia scelto fuori del Consiglio stesso. Il Consiglio, e' nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio ed e' composto di: a) 11 rappresentanti degli industriali cotonieri designati, a seguito di elezione, dall'assemblea dei partecipanti all'Istituto, con riguardo alla distribuzione geografica delle aziende; b) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria e del commercio, del tesoro, del commercio con l'estero e del lavoro e della previdenza sociale. I membri del Consiglio durano in carica due anni e possono essere confermati. Essi esercitano le loro funzioni gratuitamente. In caso di vacanza nel corso del biennio nella rappresentanza di cui alla lettera a), si provvedera' alla surrogazione con la nomina dei candidati secondo la graduatoria di voti, indipendentemente dalla distribuzione geografica delle aziende)).

Art. 6

Art. 6.

Revisori dei conti.

Il controllo alla gestione finanziaria dell'Istituto e' dEmandato ad un Collegio di tre revisori nominati dal Ministro per le corporazioni e di cui uno in rappresentanza del Ministero delle corporazioni, uno in rappresentanza del Ministero delle finanze e uno, in rappresentanza degli industriali cotonieri, designato dal presidente dell'Associazione italiana fascista degli industriali cotonieri.

I revisori durano in carica un anno e possono essere confermati.

Essi hanno diritto di presenziare alle sedute dell'assemblea, del Consiglio direttivo, del Comitato esecutivo e del Comitato speciale, previsto dall'art. 12, alle quali devono essere invitati, e di prendere visione delle deliberazioni adottate.

Le ispezioni dei revisori devono risultare da annotazioni fatte sugli appositi registri dell'Istituto.

I revisori compilano ogni anno una relazione sul bilancio dell'Ente che deve essere sottoposta ai Ministri per le corporazioni e per le finanze.

L'assemblea ordinaria, in sede di approvazione del bilancio, determina l'emolumento da corrispondere ai revisori dei conti.

Art. 7

Art. 7.

Convocazione e deliberazione del Consiglio direttivo e dei Comitato esecutivo.

Il Consiglio direttivo e' convocato dal presidente o da chi ne fa le veci mediante lettera di invito recante l'ordine del giorno e diramata almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta.
In caso di urgenza, si puo' procedere a convocazione telegrafica con due giorni di preavviso.

Per la validita' della seduta e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei consiglieri in carica, salvo il caso previsto all'art.
10.

Salvo sempre il caso previsto dall'art. 10 il Consiglio delibera a maggioranza di voti degli intervenuti.

Il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a tre sedute consecutive sara' ritenuto dimissionario.

Le norme suddette si applicano anche alle convocazioni ed alle deliberazioni del Comitato esecutivo.

Il Consiglio direttivo deve essere convocato almeno una volta ogni due mesi.

Art. 8

Art. 8.

Assemblea - Referendum.

Le aziende partecipanti all'Istituto sono dal Consiglio direttivo convocate in assemblea ordinaria una volta all'anno, entro il 15 aprile, per deliberare sul rendiconto consuntivo a termini dell'art.
13.

Il Consiglio direttivo puo' inoltre convocare in via straordinaria l'assemblea tutte le volte che lo riterra' opportuno. Deve convocarla quando ne sia fatta domanda da tante aziende che rappresentino almeno la meta' dei voti. La richiesta, dovra' in ogni caso specificare gli argomenti che si intendono proporre alla discussione.

Il diritto di voto e' proporzionale al numero dei fusi installati di gestione diretta di ogni singola azienda, in ragione di un voto ogni diecimila fusi o frazione di diecimila.

L'assemblea e' valida quando gli intervenuti rappresentino almeno la meta' dei voti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

Le convocazioni sono fatte a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Nell'assemblea le aziende partecipanti all'Istituto devono intervenire in persona di un loro legale rappresentante. E' ammessa la rappresentanza per delega, purche' rilasciata, anche sulla lettera di convocazione, ad un altro partecipante.

Il Consiglio direttivo puo' indire referendum tra le aziende partecipanti su argomenti speciali ed a scopo consultivo.

Art. 9

Art. 9.

Computo dei fusi.

Ad ogni effetto previsto nel presente statuto il computo dei fusi e' fatto equiparando due fusi di ritorcitura ad un fuso di filatura.

Si tiene conto soltanto del numero dei fusi installati di gestione diretta da ogni singola azienda.

L'accertamento del numero dei fusi e' fatto volta per volta in base ai dati del servizio statistico dell'Istituto secondo le risultanze del trimestre precedente.

Art. 10

Art. 10.

Disciplina e coordinamento dell'attivita' produttiva.

Il Consiglio direttivo, per i fini di cui all'art. 3, n. 2, ha facolta' di disporre la riduzione della produzione, ogni qualvolta dalla statistica dell'Istituto risulti che le rimanenze di filati superino nei complesso la media di kg. 2 per fuso, ovvero quando ne sia fatta domanda da tante aziende che rappresentino il 70 per cento dei fusi.

Tale riduzione non puo' in ogni caso superare il quarto dell'attivita' media quindicinale determinata dalle statistiche dell'anno solare 1933.

E' data facolta' al Consiglio direttivo di consentire deroghe totali o parziali alla limitazione della produzione a quelle aziende che ne facessero domanda, e cio' alle condizioni e con le modalita' che saranno di volta in volta determinate dal Consiglio stesso.

Il Consiglio direttivo puo' promuovere intese tra le varie aziende allo scopo di addivenire ad una ripartizione razionale del lavoro e di diminuire i costi.

Per la prima applicazione del presente articolo il Consiglio direttivo deve seguire, salvo casi eccezionali, i seguenti criteri:
1° riportare l'attivita' produttiva di ogni singola azienda alla media accertata dalla statistica nell'ultima quindicina chiusa anteriormente al 22 ottobre 1933-XI, ovvero, quando concorrano giustificati motivi, nei primi nove mesi dell'anno 1933-XI;

2° disporre, ove non sia sufficiente il provvedimento di cui sopra, la riduzione dell'attivita' produttiva per tutte le aziende a norma dei comma precedenti.

Per la validita' di ogni deliberazione sugli oggetti di cui al presente articolo e' necessaria, nelle rispettive sedute, la presenza di due terzi dei membri del Consiglio direttivo, ed il voto favorevole di almeno la meta' dei componenti di esso.

Art. 10 bis

Art. 10-bis.

((Il Consiglio direttivo ha altresi' facolta' di disporre la riduzione della produzione quando cio' sia richiesto da necessita' connesse all'approvvigionamento delle materie prime o a cause di interesse nazionale. In questi casi la deliberazione di riduzione della produzione puo' essere presa anche senza che ricorrano le condizioni previste nel 1° comma dell'articolo precedente ed anche oltre i limiti previsti nel 2° comma dello stesso articolo. Qualora, peraltro, tali limiti vengano sorpassati, la deliberazione e' soggetta all'approvazione del Ministero delle corporazioni)).

Art. 11

Art. 11.

Mezzi finanziari e loro erogazioni.

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto Cotoniero Italiano sono raccolti mediante il versamento a favore dell'Istituto stesso di un contributo di L. 0,30 per chilogramma lordo di cotone importato in bioccoli od in massa greggio o tinto, ovvero in cascame di cotone importato, greggio o tinto, esclusi i linters.

Tale contributo e' riscosso dalle Dogane all'atto delle importazioni di detti cotoni nel Regno con le modalita' che saranno stabilite dal Ministero delle finanze.

La misura del contributo puo' essere modificata con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le finanze.

((Contributi speciali a carico delle aziende partecipanti potranno essere stabiliti dal Consiglio direttivo con deliberazione soggetta all'approvazione del Ministero delle corporazioni, di concerto con quello delle finanze)).

Entro il mese di dicembre di ciascun anno e con effetto per l'anno successivo, il Consiglio direttivo deve, con deliberazione motivata, soggetta all'approvazione del Ministro per le corporazioni, e da comunicarsi al Ministero delle finanze, provvedere alla ripartizione dei fondi provenienti dal contributo di cui sopra fra i vari scopi assegnati all'Istituto a norma dell'art. 3.

La ripartizione dei fondi valevole per l'anno 1934 deve essere deliberata dal Consiglio direttivo nella sua prima adunanza.

Art. 12

Art. 12.

Comitato speciale.

Le determinazioni relative all'erogazione di fondi assegnati dal Consiglio direttivo pei fini di cui all'art. 3, n. 2, lettera a), sono prese da uno speciale Comitato composto dal presidente dell'Associazione italiana fascista degli industriali cotonieri o da un suo delegato, dal presidente dell'Istituto Cotoniero Italiano o da un suo delegato e da tre membri nominati dal Ministro per le corporazioni. Il presidente del Comitato e' scelto dal Ministro per le corporazioni fra i tre membri da esso nominati.

Il Comitato delibera insindacabilmente, sentito il parere o su proposta di una commissione consultiva composta dai presidenti delle Sezioni filatura, tessitura e finimento, esportazione, dell'Associazione italiana fascista degli industriali cotonieri, e di due delegati per ciascuna delle sezioni stesse.

Art. 13

Art. 13.

Bilancio.

La gestione amministrativa dell'Istituto e' suddivisa in esercizi annuali corrispondenti agli anni solari.

Entro il primo bimestre di ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente.

Tale rendiconto deve essere comunicato ai revisori dei conti almeno un mese prima dell'assemblea, ed almeno quindici giorni prima il rendiconto, con la relazione dei revisori, deve essere depositato nella sede dell'Istituto a disposizione delle aziende partecipanti.

Entro il 15 aprile il rendiconto, accompagnato dalla relazione dei revisori, viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea.

Art. 14

Art. 14.

Inadempienze.

Per ogni inadempienza alle norme stabilite dal presente statuto e alle deliberazioni dei competenti organi dell'Istituto, il Consiglio direttivo puo' determinare la somma non superiore a L. 25.000, che la ditta inadempiente e' tenuta a versare, e l'Istituto ha diritto di trattenere sulle somme eventualmente ad essa dovute dall'Istituto stesso.

Il versamento di tale somma non pregiudica il risarcimento dei maggiori danni derivanti dall'inadempienza.

Art. 15

Art. 15.

Reclami.

E' costituito in seno all'Istituto un organo collegiale composto da un presidente nominato dal Ministro per le corporazioni, e di due membri nominati, l'uno dal presidente dell'Istituto e l'altro dal presidente dell'Associazione italiana fascista degli industriali cotonieri.

Il collegio ha potere di annullare o modificare, su reclamo di singole aziende partecipanti, le deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo a norma del comma 5°, n. 1, dell'articolo 10 e a norma dell'art. 14. La competenza del Collegio si estende altresi' alle altre deliberazioni adottate dal Consiglio in applicazione dell'art. 10, in quanto siano viziate da errore di fatto.

Il reclamo deve essere presentato a pena di decadenza entro quindici giorni dalla comunicazione della deliberazione impugnata.
Esso non ha effetto sospensivo, salvo diversa determinazione dell'organo collegiale.

Art. 16

Art. 16.

Esercizio della vigilanza.

Ai fini dell'esercizio della vigilanza, prevista dall'art. 4 del R. decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, il presidente dell'Istituto ha l'obbligo di far conoscere tempestivamente al Ministero delle corporazioni la data di riunione dei vari organi deliberanti e di trasmettere al Ministero stesso, nel termine di giorni quindici da dette riunioni, i verbali relativi.

Il presidente dell'Istituto deve altresi' trasmettere ai Ministeri delle corporazioni e delle finanze il rendiconto consuntivo delle gestioni annuali entro i quindici giorni successivi all'approvazione di esso da parte dell'assemblea.

Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:

Il Ministro per le corporazioni:

Mussolini