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Norme integrative e di attuazione del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. (034U0037)

Art. 21.



I candidati non possono portare nella sede degli esami libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie. Essi possono soltanto consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato; ed all'uopo hanno facolta' di fare pervenire i relativi testi alla Commissione esaminatrice almeno tre giorni prima dell'inizio delle prove scritte.
I testi presentati sono verificati dalla Commissione.((10))

Debbono essere esclusi dall'esame coloro che sono trovati in possesso di libri, opuscoli, scritti, appunti di qualsiasi specie, vietati a norma del presente articolo.

L'esclusione e' ordinata dai commissari presenti all'esame. In caso di disaccordo tra loro la decisione e' rimessa al Presidente.

AGGIORNAMENTO (10)


Il D.L. 21 maggio 2003, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2003, n. 180, ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 1) che "Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e salvo i casi di abrogazione per incompatibilita', [...] nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, il riferimento alla commissione esaminatrice si intende alla sottocommissione esaminatrice".