Approvazione del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti. (033U1364)
Art. 21
Art. 21.
Nel mese di marzo di ogni anno, il presidente della Corte provvede alla pubblicazione dei ruoli di anzianita' dei magistrati e degli impiegati secondo la situazione al 1° gennaio; della pubblicazione e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianita', i magistrati e gli impiegati possono, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, presentare reclamo al presidente, il quale decide con provvedimento definitivo, sentito il Consiglio di amministrazione.
Nel mese di marzo di ogni anno, il presidente della Corte provvede alla pubblicazione dei ruoli di anzianita' dei magistrati e degli impiegati secondo la situazione al 1° gennaio; della pubblicazione e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianita', i magistrati e gli impiegati possono, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, presentare reclamo al presidente, il quale decide con provvedimento definitivo, sentito il Consiglio di amministrazione.