Aggiunta di una voce alla tabella approvata con decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, concernente i lavori discontinui agli effetti della legge sulla limitazione obbligatoria degli orari di lavoro. (033U1311)
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 3 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1923, n. 473, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura;
Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione del decreto-legge suddetto approvato con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1955;
Vista la tabella approvata con Nostro decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non e' applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'articolo 1 del Regio decreto suddetto;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Alla tabella approvata con R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non e' applicabile la limitazione dell'orario di lavoro sancita dall'art. 1 del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, e' aggiunta la seguente voce:
«N. 42 ((Personale addetto ai carriponti)), a meno che nella particolarita' del caso, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia)».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 31 agosto 1933 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 338, foglio 47. - Mancini.
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 3 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1923, n. 473, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura;
Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione del decreto-legge suddetto approvato con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1955;
Vista la tabella approvata con Nostro decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non e' applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'articolo 1 del Regio decreto suddetto;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Alla tabella approvata con R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non e' applicabile la limitazione dell'orario di lavoro sancita dall'art. 1 del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, e' aggiunta la seguente voce:
«N. 42 ((Personale addetto ai carriponti)), a meno che nella particolarita' del caso, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia)».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 31 agosto 1933 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 338, foglio 47. - Mancini.