Norme per la concessione del permesso di ancoraggio, in tempo di pace, alle navi da guerra estere nei porti e negli ancoraggi del Regno, dei possedimenti dell'Egeo e delle Colonie. (033U2423)
Art. 1.
Il presente decreto riguarda l'approdo, in tempo di pace, di navi da guerra di Stati non belligeranti nei porti ed ancoraggi nazionali e di quelli dei possedimenti dell'Egeo e delle Colonie.