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Autorizzazione al comune di Licciana a modificare la propria denominazione in « Licciana Nardi ». (033U1198)

Art. 1.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda in data 20 luglio 1933 con la quale il podesta' di Licciana, in esecuzione della deliberazione 12 novembre 1931, n. 228, del commissario prefettizio, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in « Licciana Nardi »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Massa e Carrara con deliberazione 6 aprile 1933, n. 19;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonche' le leggi 4 febbraio 1926, n. 237, e 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Licciana, in provincia di Massa e Carrara, e' autorizzato a modificare la propria denominazione in « Licciana Nardi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addi' 18 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 settembre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 336, foglio 41. - Mancini.