Norme per il funzionamento presso l'Amministrazione dello Stato dei servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni. (033U0704)
Art. 21.
Gli orfani, che si separassero dalla vedova posteriormente alla concessione della pensione vedovile, devono presentare domanda di pensione, allegandovi un atto giudiziale di notorieta' o un certificato municipale, dal quale risulti che essi vivono separati dalla vedova. Dallo stesso atto deve risultare il giorno in cui avvenne la separazione.