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Norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 21 gennaio 1932, n. 35, sulla costituzione del comune delle Isole Tremiti. (033U0919)

Preambolo
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto-legge 21 gennaio 1932, n. 35, convertito nella legge 31 marzo 1932, n. 298, con cui venne istituito il comune delle Isole Tremiti e il Governo del Re autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti occorrenti per la esecuzione dello stesso Regio decreto-legge, e particolarmente, per assicurare al Comune i mezzi necessari al funzionamento dei pubblici servizi;
Udito il Consiglio dei Ministri;
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.



Sono trasferiti in proprieta' al Comune tutti i terreni delle Isole Tremiti appartenenti allo Stato, comprese le case coloniche ed i fabbricati utilizzabili dal Comune stesso, meno il lido del mare, il porto, i seni, le spiagge e gli stabili occorrenti ad Amministrazioni governative, da determinarsi dalle Amministrazioni stesse in rapporto alle necessita' dei rispettivi servizi.

Art. 2.



I terreni passati in proprieta' al Comune, dovranno essere utilizzati in modo da ritrarne possibilmente cespiti costanti o suscettibili di incremento.

Il relativo regolamento dovra' essere determinato dall'Amministrazione comunale entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto e sara' sottoposto alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Nel caso di inadempimento da parte dell'Amministrazione comunale, provvedera' il prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Art. 3.



Allo scopo di promuovere la colonizzazione agraria e lo sviluppo economico e sociale del Comune saranno costruite nell'isola di San Domino case economiche e popolari secondo un piano regolatore da compilarsi dall'Ufficio del genio civile di Foggia d'intesa con l'Amministrazione comunale.

L'esecuzione del piano regolatore andra' a carico dello Stato. La spesa relativa, entro il limite massimo di L. 800.000, sara' ripartita in due quote uguali a carico degli esercizi finanziari 1933-34 e 1934-35.


Art. 4.



Una Commissione, composta dal podesta' o da chi ne fa le veci, da un funzionario dell'Intendenza provinciale di finanza e da un ingegnere dell'Ufficio del genio civile, procedera', prima dell'inizio delle costruzioni, all'assegnazione degli alloggi previsti dal piano regolatore alle famiglie che si impegneranno a trasferire la propria residenza nell'isola di San Domino, sgombrando i locali ora occupati nell'isola di San Nicola.

Le condizioni dell'assegnazione degli alloggi saranno stabilite con deliberazione dell'Amministrazione comunale da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa.

Art. 5.



Durante la costruzione e' consentito agli assegnatari di chiedere ed ottenere a proprie spese ampliamenti e miglioramenti nei rispettivi alloggi.

In tal caso, ogni modificazione dovra' risultare da speciale perizia tecnica da sottoporsi all'approvazione dell'Ufficio del genio civile, sentita l'Amministrazione comunale. Il presuntivo importo dei lavori dovra', prima del loro inizio, essere depositato a garanzia del pagamento delle opere.


Art. 6.



La consegna degli appartamenti avra' luogo, dopo emessa la dichiarazione di abitabilita' delle case economiche popolari costruite in San Domino, non appena gli assegnatari avranno sgombrati i locali occupati nell'isola di San Nicola.

I locali dimessi passeranno in consegna all'Amministrazione dello Stato.

L'applicazione dell'imposta erariale e della sovrimposta provinciale e comunale sulle nuove costruzioni avra' luogo secondo le norme stabilite dalle leggi vigenti sull'imposta fabbricati.


Art. 7.



Il Ministero dell'interno, sentita l'Amministrazione comunale, determinera' il numero e la specie degli esercizi pubblici nell'isola di San Nicola, concedendo l'uso gratuito dei relativi locali.


Art. 8.



Continueranno a rimanere a carico dello Stato le spese per il rifornimento dell'acqua potabile per la popolazione e quelle per il servizio della illuminazione pubblica.


Art. 9.



L'armadio farmaceutico passera' al Comune con l'obbligo di mantenerlo in piena efficienza.

Il Comune cedera' allo Stato tutto il mobilio di sua proprieta' che costituisce l'attuale arredamento dell'ufficio e dell'alloggio del direttore della colonia dei confinati di polizia.


Art. 10.



Dalla data di pubblicazione del presente decreto, il comune delle Isole Tremiti subentrera' all'Amministrazione finanziaria dello Stato in tutti i diritti e oneri derivanti dai verbali di aggiudicazione 25 ottobre 1926, con i quali vennero concessi in affitto per la durata di nove anni i terreni delle tre isole maggiori S. Domino, S. Nicola e Capperaja ai signori Matrella Antonio, Viola Ferdinando, Cafiero Francesco e Carducci Vincenzo.

Art. 11.



Le spese che gravavano la cessata Amministrazione civile delle Isole Tremiti, sono assunte dal Comune, e quelle attualmente sostenute dallo Stato per i servizi di polizia locale saranno trasferite a carico del Comune stesso col 1° luglio 1935, salvo che tale trasferimento, a giudizio del Ministero dell'interno, non possa aver luogo anche prima della data anzidetta in relazione alla situazione del bilancio comunale.

Sara' versato al Comune il fondo di cassa accertato col verbale di passaggio di gestione 18 febbraio 1932 dal cessato amministratore civile al commissario prefettizio del Comune, con quella maggiore somma che fosse per risultare dai definitivi accertamenti contabili in corso.

Il versamento gravera' sul capitolo 74 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1932-33.

Art. 12.



Gli atti da compiere per la esecuzione del presente decreto saranno esenti da qualsiasi imposta, tassa od altro onere fiscale limitatamente al solo passaggio iniziale dei beni dello Stato al Comune.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi' 27 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Jung

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Registralo alla Corte dei conti, addi' 26 luglio 1933 - Anno XI

Atti del Governo, registro 334. foglio 116. - Mancini.