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Esecuzione del Protocollo stipulato in Roma il 6 settembre 1932 tra la Santa Sede e il Governo del Regno d'Italia per l'esecuzione dell'art. X del Trattato Lateranense. (032U1422)

Preambolo
Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno:
Vista la legge 27 maggio 1929, n. 810, con la quale e' stata data piena ed intera esecuzione al Trattato tra la Santa Sede e l'Italia stipulato in Roma l'11 febbraio dello stesso anno 1929;
Considerato che l'art. X del Trattato anzidetto prevede ulteriori accordi per la formazione degli elenchi tanto per l'esenzione dei Dignitari della Chiesa e delle persone appartenenti alla Corte Pontificia dal servizio militare, dal servizio di giurato (ora assessore presso le Corti di assise) e da ogni prestazione di carattere personale, quanto per le esenzioni stesse dei funzionari di ruolo dichiarati dalla Santa Sede indispensabili, addetti in modo stabile e con stipendio fisso nei suoi Uffici;
Ritenuto che tali accordi sono intervenuti mediante apposito Protocollo stipulato dalla Santa Sede e dall'Italia in Roma il 6 settembre 1932;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei Ministri;
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per la guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.



Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo fra la Santa Sede ed il Governo del Regno d'Italia stipulato in Roma il 6 settembre 1932 per l'esecuzione dell'art. X del Trattato Lateranense.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.


Mussolini - De Francisci - Gazzera.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 novembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 326, foglio 48. - Ferzi.

Protocollo

Protocollo fra la Santa Sede e il Governo del Regno d'Italia per l'esecuzione dell'articolo X del Trattato Lateranense.
La Santa Sede e il Governo del Regno d'Italia hanno proceduto, di pieno accordo, alla formazione dei due elenchi contemplati dall'articolo X del Trattato Lateranense per la esenzione dal servizio militare, da quello di assessore presso le Corti di assise del Regno e da ogni prestazione di carattere personale dei Dignitari della Chiesa e delle persone appartenenti alla Corte Pontificia, nonche' dei funzionari di ruolo dichiarati dalla Santa Sede indispensabili, addetti in modo stabile e con stipendio fisso agli Uffici della Santa Sede ed ai Dicasteri ed Uffici da Essa dipendenti, indicati negli articoli 13, 11, 15 e 16 del Trattato medesimo.
Nel primo di tali elenchi vengono precisate per Dignita', Cariche e numero, e nel secondo sono menzionate nominativamente le persone che possono fruire delle esenzioni di cui sopra.
Gli elenchi stessi, raggruppati in due allegati (A e B), costituiscono parte integrante del presente Protocollo. L'allegato B e' suddiviso in tre parti: n. 1, n. 2 e n. 3. La Santa Sede dichiara che le persone indicate nelle tre parti dell'allegato B sono di ruolo, addette in modo stabile, con stipendio fisso ed indispensabili e che quelle comprese nel n. 1 dell'allegato stesso, sono tutti ecclesiastici costituiti in sacris.
Ai riguardi delle esenzioni anzidette viene stabilito:

I.

L'esenzione dal servizio militare di cui all'art. 10 del Trattato Lateranense non comprende gli obblighi costrizionali e di leva (iscrizione sulle liste di leva, esame personale e arruolamento), ai quali tutti indistintamente i cittadini italiani sono tenuti.

II.

Alle persone rivestite di Dignita' e Cariche di cui al primo elenco (allegato A), fino al n. 42 compreso, e' concessa, in ogni caso, esenzione dalla prestazione del servizio militare, indipendentemente dalla loro eta'.
Per il Corpo della Guardia Nobile (n. 43 dell'allegato A), l'esenzione e' completa per lo Stato Maggiore nelle otto persone che attualmente lo compongono.
D'ora innanzi l'esenzione per l'intero Corpo - escluso il Comandante (n. 35 dell'allegato A) - e' subordinata alla prestazione del solo servizio militare di leva nelle forze armate del Regno d'Italia.
A tale effetto la Santa Sede dichiara che per l'avvenire non assumera' nel Corpo delle Guardie Nobili cittadini italiani che non abbiano prestato il servizio militare di leva, in quanto vi siano soggetti.
Per la Guardia Palatina d'Onore (n. 44 dell'allegato 4), l'esenzione e' subordinata alla prestazione del servizio militare di leva. E' indipendente dall'eta' per i componenti lo Stato Maggiore, mentre e' condizionata al compimento del 39° anno di eta' per gli ufficiali non appartenenti allo Stato Maggiore e per le guardie.
L'esenzione cosi' stabilita non puo' estendersi rispettivamente oltre il numero di cinque per gli ufficiali dello Stato Maggiore, di quindici per gli altri ufficiali e di centocinquanta per le guardie.

III.

Alle persone di cui al secondo elenco (allegato B) e' concessa l'esenzione dal servizio militare come segue:
a) per i funzionari ecclesiastici di ruolo con stipendio fisso, dichiarati dalla Santa Sede indispensabili (n. 1 dell'allegato B), l'esenzione e' completa ed e' indipendente dalla eta', sempreche' costituiti in sacris;
b) per i funzionari laici di ruolo con stipendio fisso, dichiarati dalla Santa Sede indispensabili (n. 2 dell'allegato B), l'esenzione e' subordinata alle condizioni di avere prestato il servizio militare di leva e di avere compiuto il 32° anno di eta';
c) per il personale subalterno di ruolo con stipendio fisso, dichiarato dalla Santa Sede indispensabile (n. 3 dell'allegato B), l'esenzione e' subordinata alle condizioni di avere prestato il servizio militare di leva e di avere compiuto il 39° anno di eta'.

IV.

Tanto i funzionari laici di ruolo con stipendio fisso, quanto il personale subalterno di ruolo con stipendio fisso non ammessi all'esenzione per non aver compiuto rispettivamente il 32° e il 39° anno di eta', otterranno, dietro richiesta della Santa Sede, di ritardare, in caso di mobilitazione delle forze armate del Regno d'Italia, la presentazione alle armi per un periodo di tempo da indicarsi nella richiesta, ma non superiore ai tre mesi.
Qualora il richiamo alle armi del personale anzidetto abbia luogo almeno un mese dopo la data in cui e' indetta la mobilitazione, il ritardo, se di tre mesi, verra' ridotto a due, e, se di due mesi, verra' ridotto a uno.

V.

Le persone esenti dal servizio militare di cui ai precedenti articoli II e III sono anche esenti dalle prestazioni indicate dagli articoli 2 lettera a), 5 ultimo comma, 7 primo comma e 9 della legge 14 dicembre 1931, n. 1699 , sulla disciplina di guerra, anche se in eta' superiore ai 55 anni. Tale esenzione, peraltro, non e' consentita per coloro che appartengano o dipendano anche da Amministrazioni Statali italiane da qualcuno degli altri Enti menzionati nel citato articolo 9.

VI.

La Santa Sede comunichera' al Regio Governo entro il 31 agosto 1932 i nomi delle persone da esentare in base all'allegato A.
Successivamente, ogni anno, non oltre il 30 settembre, comunichera' le eventuali sostituzioni di persone ai riguardi dell'allegato A, nonche' le variazioni per l'aggiornamento dell'allegato B.
A tale effetto la Santa Sede, nei casi in cui l'esenzione e' subordinata al compimento del 32° o 39° anno di eta', comunichera' anche i nomi di coloro che compiranno tale eta' entro il 31 dicembre successivo.
Il Regio Governo fara' pervenire alla Santa Sede entro il 31 dicembre 1932, e negli anni successivi, per le variazioni, entro il 31 dicembre, tanto per le persone dell'allegato A quanto per quelle dell'allegato B, i documenti comprovanti l'esenzione.
Tali documenti conserveranno la loro validita' fino a quando non vengano a cessare le ragioni della esenzione; in questo caso la Santa Sede restituira' al Regio Governo i documenti anzidetti.

VII.

Per un periodo di due anni, dalla data nella quale andra' in vigore l'accordo di cui al presente Protocollo, e' concessa, in ogni caso, la esenzione dai richiami alle armi ai funzionari e al personale di cui alle lettere b) e c) dell'articolo III, che non abbiano compiuto l'eta' ivi indicata.

VIII.

Tre mesi prima dello scadere del periodo di cui al precedente articolo VII, la Santa Sede comunichera' al Regio Governo i nomi delle persone, per le quali intenda chiedere il ritardo ai sensi dell'articolo IV.
Il Regio Governo, prima dello scadere del periodo anzi detto, fara' pervenire alla Santa Sede i documenti comprovanti il consentito ritardo.

IX.

Non e' ammesso a fruire della esenzione di cui al presente Protocollo chi fino al momento in cui sorga legittimo titolo alla esenzione stessa abbia omesso di ottemperare, senza giusto motivo di dispensa, ritardo od altro contemplato dalle leggi vigenti, a qualcuno fra gli obblighi militari cui sarebbe stato tenuto.

X.

Sono esenti, senza limiti di eta', dal servizio di Assessori presso le Corti di assise nel Regno, istituito con R. decreto 23 marzo 1931, n. 249 , sull'ordinamento delle Corti di assise, i Dignitari della Chiesa e le persone appartenenti alla Corte Pontificia, di cui all'allegato A, fino al n. 43 compreso, sempre in quanto possano venire assunti a tale ufficio per essere in possesso dei requisiti contemplati dall'art. 4 del decreto stesso.
Sono del pari esenti dall'ufficio anzidetto, senza limiti di eta', quelli fra i componenti lo Stato Maggiore della Guardia Palatina d'Onore che si trovino nelle condizioni previste dal citato articolo 4 del R. decreto 23 marzo 1931, n. 249 . Gli ufficiali e le guardie di questo Corpo, in quanto in possesso dei requisiti su riferiti, sono esenti alle stesse condizioni e negli stessi limiti di cui al 5° e al 6° comma dell'articolo II del presente Protocollo.
Sono, altresi', esenti dal servizio di Assessore, come sopra e senza limiti di eta', oltre che i funzionari ecclesiastici costituiti in sacris, quelli laici di ruolo con stipendio fisso dichiarati dalla Santa Sede indispensabili, di cui all'allegato B, sempre quando si trovino in una delle categorie contemplate dall'art. 4 del Regio decreto sopra citato.

XI.

Le Dignita', Cariche e persone comprese negli allegati A e B sono pure esenti da ogni altra prestazione di carattere personale.

XII.

La Santa Sede, poiche' ritiene necessario uno sviluppo tanto dei propri Uffici quanto di quelli delle Sacre Congregazioni, si riserva di prospettare a suo tempo il conseguente maggiore fabbisogno di personale indispensabile; ed a questo solo effetto sono stati compresi nell'allegato B anche gli attuali funzionari di cittadinanza vaticana o di altri Stati.
Il presente Protocollo viene stipulato: per la santa sede
Sua Eminenza Rev.ma il Signor Cardinale Eugenio Pacelli, Segretario di Stato di Sua Santita';
per il Governo del Regno d'Italia
S. E. il Cavaliere di Gran Croce Conte Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, Ambasciatore di Sua Maesta' il Re d'Italia presso la Santa Sede, Ministro di Stato, Governatore Onorario di colonia, Senatore del Regno;
i quali, muniti entrambi di pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, vi appongono la propria firma ed il rispettivo
Fatto in Roma, in doppio originale, addi' 6 settembre 1932.
(L. S.) E. Card. Pacelli.
(L. S). Cesare M. De Vecchi di Val Cismon.

Protocollo-Allegato A


Allegato A.


Dignitari della Chiesa e persone appartenenti alla Corte Pontificia.

1. - Gli Em.mi Sigg. Cardinali;
2. - I Patriarchi (da tre a cinque);
3. - Gli Arcivescovi o i Vescovi titolari (circa centoquaranta, ivi compresi i Nunzi, gli Internunzi, gli Incaricati d'Affari permanenti e i Delegati Apostolici), i Vescovi residenziali di Diocesi estere (circa dieci), i Vicari e i Prefetti Apostolici (circa sessanta);
4. - Il Vice Camerlengo di Santa Romana Chiesa;
5. - I Principi Assistenti al Soglio (due, laici);
6. - L'Uditore Generale della Rev.ma Camera Apostolica;
7. - Il Tesoriere Generale della Rovina Camera Apostolica;
8. - Il Maresciallo di Santa Romana Chiesa, Custode del Conclave (laico);
9. - Il Maggiordomo di Sua Santita' (di regola cittadino Vaticano);
10. - I Prelati Protonotari Apostolici di numero (sette);
11. - Il Commendatore di Santo Spirito;
12. - Il Reggente della Cancelleria;
13. - Il Maestro del Sacro Ospizio (laico);
14. - Il Maestro del Sacro Palazzo (di regola cittadino Vaticano);
15. - I Prelati Chierici della Rev.ma Camera Apostolica (otto);
16. - I Camerieri Segreti componenti il Collegio delle Cerimonie Pontificie (undici);
17. - I Camerieri Segreti partecipanti di Sua Santita' (dieci);
18. - I componenti il Collegio degli Avvocati del Sacro Concistoro (dodici, di cui dieci laici):
19. - I Cappellani Segreti (quattro);
20. - I Chierici Segreti di Sua Santita' (due, di regola cittadini Vaticani);
21. - Il Predicatore Apostolico;
22. - Il Confessore della Famiglia Pontificia;
23. - I componenti il Collegio dei Procuratori dei Sacri Palazzi Apostolici (sei, laici, con riserva da parte della Santa Sede di riportarli a dodici);
24. - Il Sacrista di Sua Santita' (di regola cittadino Vaticano);
25. - I Canonici delle tre Patriarcali Basiliche, Ministri Sacri della Cappella Pontificia (tre);
26. - Il Maestro e il Vice Maestro della Cappella musicale Pontificia;
27. - I Cappellani comuni di Sua Santita' partecipanti (sei);
28. - I Chierici della Cappella (quattro);
29. - I Maestri Ostiari di Virga Rubea (due);
30. - Il Maestro di Camera di Sua Santita' (di regola, cittadino Vaticano);
31. - L'Uditore di Sua Santita';
32. - Il Foriere Maggiore dei Sacri Palazzi Apostolici (laico);
33. - Il Cavallerizzo Maggiore di Sua Santita' (laico);
34 - Il Sopraintendente Generale delle Poste (laico);
35. - Il Comandante la Guardia Nobile;
36. - Il Vessillifero ereditario di Santa Romana Chiesa (laico);
37. - I Camerieri Segreti di Spada e Cappa di Sua Santita' (quattro, laici);
38. - I Camerieri d'Onore di Spada e Cappa di Sua Santita' (cinque, laici);
39. - L'Aiutante di Camera di Sua Santita' (laico, di regola cittadino Vaticano);
40. - Il Decano e il Sottodecano di Sala (laici, di regola cittadini Vaticani);
41. - I Bussolanti partecipanti (dodici, laici);
42. - Il Medico di Sua Santita';
43. - Le Guardie Nobili del Corpo di Sua Santita', in numero di settantacinque, compreso lo Stato Maggiore, escluso il Comandante;
44. - La Guardia Palatina d'Onore.

Protocollo-Allegato B


Allegato B.

L'allegato B, suddiviso in tre parti (n. 1, n. 2 e n. 3), e' costituito da tre voluminose cartelle, in doppio esemplare, che vengono rispettivamente allegate ai due originali del presente Protocollo.