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Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti la costituzione ed il funzionamento dei Regi istituti fisioterapici ospitalieri in Roma. (032U1296)

Art. 15.

Art. 17, 1° comma, R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619; art. 7 R. decreto 30 aprile 1931, n. 782).


Restano ferme le nomine del direttore dell'Istituto per lo studio e la cura del cancro, in relazione al disposto dell'articolo 7 del R. decreto 30 aprile 1931, n. 782, e del direttore e medico primario dermosifilografo del Regio istituto fisioterapico ospitaliero di Santa Maria e San Gallicano, in relazione al disposto dell'art. 17 del R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619, e dell'art. 7 del R. decreto 30 aprile 1931, n. 782.
Il direttore medico primario dermosifilografo del Regio istituto fisioterapico ospitaliero di Santa Maria e San Gallicano continuera' a prestare servizio, con tale sua qualifica, nel Regio istituto ospitaliero dermosifilopatico di Santa Maria e San Gallicano.
Il trattamento economico dei direttori dei due Istituti sara' stabilito nella pianta organica prevista dal precedente art. 11.