Aggiunta di una voce alla tabella dei lavori stagionali, approvata con R. decreto 10 settembre 1923, n. 1957, agli effetti della limitazione obbligatoria degli orari di lavoro. (032U0982)
Articolo unico.
Alla tabella approvata con R. decreto 10 settembre 1923, n. 1957, che indica le industrie e le lavorazioni per le quali e' consentita la facolta' di superare le otto ore giornaliere o le 48 ore settimanali di lavoro, e' aggiunta la seguente voce:
Parte di provvedimento in formato grafico
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a S. Rossore, addi' 23 giugno 1932 - Anno X
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Bottai.
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 87. - Mancini.