Unione del comune di Castellengo a quello di Cossato. (030U0144)
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vedute le deliberazioni dei podesta' di Cossato e di Castellengo, rispettivamente in data 5 e 14 settembre 1929, con le quali si richiede, ai sensi dell'art. 118 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, l'unione del comune di Castellengo a quello di Cossato;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Vercelli con deliberazione 28 dicembre 1929;
Udito il parere del Consiglio di Stato - sezione prima - in adunanza del 4 febbraio 1930, che si intende nel presente decreto integralmente riprodotto;
Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926 n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, e la legge 27 di cembre 1928, n. 2962;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il comune di Castellengo e' unito a quello di Cossato.
Tale unione sara' attuata alle condizioni concordate dai podesta' dei due Comuni con le surriferite deliberazioni.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 febbraio 1930 • Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 99. - Mancini.