Modifiche alla composizione della Commissione centrale permanente per le ricompense ai benemeriti della salute pubblica, e istituzione della «attestazione al merito della sanita' pubblica». (029U2193)
Art. 1.
All'art. 2 del R. decreto 5 marzo 1914, n. 184, e' sostituito il seguente:
«La Commissione, di cui all'articolo precedente, ha sede presso il Ministero dell'interno, e' nominata con decreto del Ministro per l'interno, e si rinnova ogni triennio.
Ne fanno parte:
a) un consigliere di Stato, che la presiede;
b) il direttore generale della sanita' pubblica;
c) un ufficiale generale medico del Regio esercito;
d) un ufficiale generale medico dell'Armata;
e) un ufficiale superiore medico dell'ufficio centrale di sanita' dell'Aeronautica,
f) un ufficiale medico della M. V. S. N. di grado non inferiore a console;
g) un direttore capo di divisione del Ministero dell'interno.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario di prima categoria del Ministero dell'interno».