Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3141, concernente l'Amministrazione forestale, l'ordinamento della Milizia nazionale forestale e l'Azienda delle foreste demaniali dello Stato. (029U1997)
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 13 dicembre 1928, n. 3141, contenente disposizioni sull'Amministrazione forestale, sull'ordinamento della Milizia nazionale forestale e sull'Azienda delle foreste demaniali dello Stato;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
E' approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste e dal Ministro per le finanze, per l'applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3141, concernente l'Amministrazione forestale, l'ordinamento della Milizia nazionale forestale e l'Azienda delle foreste demaniali dello Stato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 3 ottobre 1929 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Acerbo - Mosconi.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 novembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 290, foglio 112. - Mancini.
Regolamento
Art. 1
Regolamento per l'applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3141, concernente l'Amministrazione forestale, l'ordinamento della Milizia nazionale forestale e l'Azienda delle foreste demaniali dello Stato.
Art. 1.
Ripartizione dei servizi forestali.
I servizi forestali alla dipendenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono i seguenti:
a) Servizi centrali forestali: del personale, ispettivi e di coordinamento; amministrativi; tecnici di vigilanza e tutela dei boschi; degli assestamenti; e infine di rimboschimenti e incoraggiamenti alla selvicoltura ed alpicoltura;
b) Servizi provinciali: disciplinari, ispettivi e di coordinamento;
c) Servizi provinciali: tecnici, di vigilanza e tutela dei boschi, assestamenti, e delle opere forestali e montane.
I servizi forestali sono disimpegnati dalla Milizia nazionale forestale e dai funzionari civili dei ruoli transitori di cui all'art. 9 della legge 13 dicembre 1928, n. 3141, fino all'estinzione dei ruoli stessi.
Art. 2
Art. 2.
Servizio complementare.
Alla Milizia nazionale forestale, oltre i servizi forestali, sono anche affidati i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sulla caccia e sulla pesca, la custodia dei Regi tratturi e delle trazzere, la mobilitazione forestale e il mantenimento dell'ordine.
Art. 3
Art. 3.
Funzioni e qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
Gli ufficiali ed i sottufficiali della Milizia nazionale forestale sono ufficiali di polizia giudiziaria; i militi scelti ed i militi della Milizia nazionale forestale sono agenti di polizia giudiziaria.
I sottufficiali, militi scelti e militi portano come distintivo di tali qualifiche un alamaro nero su fondo verde alle maniche della giubba.
Art. 4
Art. 4.
Funzioni e qualifica di agenti di pubblica sicurezza.
I sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia nazionale forestale hanno la qualifica di agenti di pubblica sicurezza ed in tale loro qualita' sono soggetti alle norme regolatrici dei servizi di pubblica sicurezza.
Art. 5
Art. 5.
Uso dell'abito civile.
Gli ufficiali, sottufficiali, militi scelti e militi, quando siano incaricati di particolari servizi istituzionali, o dietro speciale ordine, vestono l'abito civile. Gli ufficiali, sottufficiali, militi scelti e militi che debbano far capo per ragioni di servizio agli uffici internazionali di frontiera possono recarvisi indossando l'uniforme.
Art. 6
Art. 6.
Servizi di polizia militare.
La Milizia nazionale forestale e' tenuta a concorrere, in tempo di pace, nel territorio di propria circoscrizione, al servizio di polizia militare, secondo le vigenti relative istruzioni.
Art. 7
Art. 7.
Servizio d'ordine pubblico.
La Milizia nazionale forestale puo' essere impiegata dalle autorita' politiche e militari, come truppa, solo in casi eccezionalmente gravi, e cioe' quando per il mantenimento dell'ordine pubblico tutte le forze militari presidiarie fossero messe a disposizione delle predette autorita'.
Art. 8
Art. 8.
Servizi ausiliari in caso di guerra.
In tempo di guerra, la Milizia nazionale forestale disimpegna gli speciali servizi ad essa attribuiti o da attribuirsi dal Ministero della guerra (Comando del Corpo di Stato Maggiore).
Art. 9
Art. 9.
Dipendenza della Milizia nazionale forestale.
La Milizia nazionale forestale fa parte delle forze armate dello Stato e dipende disciplinarmente dal Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.
Per quanto riguarda l'impiego tecnico ed ogni ragione amministrativa, dipende dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Agli appartenenti alla Milizia nazionale forestale si applicano le disposizioni generali delle leggi e regolamenti della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, in quanto non siano in contrasto con le norme stabilite dal presente regolamento.
Art. 10
Art. 10.
Costituzione della Milizia nazionale forestale.
((La Milizia nazionale forestale nel territorio nazionale comprende: 1 Comando centrale della Milizia nazionale forestale; 13 Comandi di legione; 85 Comandi provinciali compresa 1 Coorte autonoma; 1 Accademia militare forestale; 1 Scuola per allievi sottufficiali ed allievi militi; Uffici staccati, distaccamenti e stazioni)).
AGGIORNAMENTO (4)
Il Regio Decreto 21 giugno 1941, n. 762, nel modificare l'art. 1 del Regio Decreto 7 marzo 1935, n. 251, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I Comandi di coorte e di centuria della Milizia nazionale forestale stabiliti con il R. decreto 7 marzo 1935, n. 251, vengono aumentati a n. 88 comprese 4 coorti autonome".
Il Regio Decreto 21 giugno 1941, n. 762, nel modificare l'art. 1 del Regio Decreto 7 marzo 1935, n. 251, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I Comandi di coorte e di centuria della Milizia nazionale forestale stabiliti con il R. decreto 7 marzo 1935, n. 251, vengono aumentati a n. 88 comprese 4 coorti autonome".
Art. 11
Art. 11.
Sede del Comando Gruppo; giurisdizione.
Il Comando Gruppo legioni forestali risiede a Roma presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui fa parte.
Le sedi di comando e le giurisdizioni territoriali sono stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste su proposta del Comando Gruppo legioni.
Art. 12
Art. 12.
Comando Gruppo legioni; sua costituzione.
Il Comando Gruppo legioni esercita il comando su tutti i reparti della Milizia nazionale forestale e su tutti i componenti della Milizia stessa comunque dislocati nel territorio del Regno.
La sua costituzione e' stabilita con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Art. 13
Art. 13.
Attribuzioni del comandante il Gruppo Legioni.
Il comandante del Gruppo Legioni ha le seguenti attribuzioni:
a) esercita le funzioni di comando a norma dell'articolo precedente;
b) di sua iniziativa studia e sottopone al Ministro per l'agricoltura e le foreste tutto cio' che puo' essere utile per l'ordinamento dei servizi forestali, la vigilanza e tutela dei boschi e le opere forestali e montane;
c) dirama, secondo le direttive ricevute dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, le istruzioni e le regole per il servizio amministrativo e tecnico, di vigilanza e tutela dei boschi, e per le opere forestali e montane, e coordina altresi' l'azione dei comandi dipendenti;
d) da' le disposizioni per l'applicazione dei regolamenti compilati dai Consigli provinciali dell'economia ed approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste per la conservazione e utilizzazione dei boschi;
e) fa eseguire le deliberazioni e le disposizioni dei Consigli provinciali dell'economia;
f) impartisce le disposizioni per l'esecuzione di piani di assestamento dei boschi e dei progetti di rimboschimento, rinsaldamento e sistemazione approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste in dipendenza delle leggi vigenti;
g) provvede a quant'altro e' inerente al servizio al quale presiede.
Art. 14
Art. 14.
Comando di legione e sua costituzione.
La legione e' comandata da un console ed e' costituita da un Comando di legione e da piu' coorti.
Art. 15
Art. 15.
Attribuzioni del comandante di legione.
Il Comando di legione cura la disciplina dei reparti dipendenti, l'amministrazione del personale, ed esercita le funzioni ispettive di controllo e coordinamento sull'opera del personale stesso.
Il Comando stesso percio':
a) adempie a tutti gli obblighi imposti dal regolamento della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e dal presente regolamento;
b) vigila sull'andamento generale della legione e provoca dal Comando Gruppo legioni forestali tutti i provvedimenti necessari per assicurare la disciplina, la speditezza e la maggiore efficacia del servizio, curando l'unita' di indirizzo e il coordinamento tra i Comandi dipendenti;
c) provvede all'amministrazione del personale dipendente;
d) compie le ispezioni ordinarie e quelle straordinarie che venissero disposte dal Comando Gruppo legioni;
e) si informa e informa il Comando Gruppo legioni sulle pratiche tecniche definite dai Comandi di coorte e centuria;
f) concreta e illustra ai dipendenti Comandi le istruzioni di carattere generale sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti.
Art. 16
Art. 16.
Comando di coorte e sua costituzione.
La coorte e' comandata da un 1° seniore o da un seniore, e puo' essere formata da piu' centurie.
Le coorti, le cui giurisdizioni siano limitate ad una sola Provincia, non vengono ripartite in centurie.
Per ogni ragione disciplinare, ispettiva, di controllo e di coordinamento, nonche' per l'amministrazione del personale, la coorte dipende dal Comando di legione, mentre per quanto si riferisce ai servizi tecnici corrisponde direttamente col Comando Gruppo legioni.
Art. 17
Art. 17.
Attribuzioni del comandante di coorte.
Il comandante di coorte ha le seguenti attribuzioni che disimpegna alla dipendenza, rispettivamente, del Comando di legione e del Gruppo legioni:
a) esercita le funzioni disciplinari sul personale assegnato alla coorte e alle centurie dipendenti;
b) coadiuva il Comando di legione nel coordinamento dell'azione della Milizia nel territorio della coorte;
c) provvede all'amministrazione del personale, alla regolare esecuzione delle leggi e di ogni disposizione riguardante i compiti della Milizia nazionale forestale e i servizi ad essa affidati;
d) dispone, nella Provincia in cui ha sede il Comando, o comunque nel territorio comprendente anche piu' Provincie della circoscrizione in cui non vi fossero Comandi di centuria, lo studio e la compilazione di progetti di sistemazioni montane, rimboschimenti, miglioramenti di boschi e pascoli, di piani di assestamento di boschi, e di ogni altra opera tecnica, e approva, assumendone la responsabilita', i progetti stessi, se compilati da personale dipendente o estraneo;
e) vigila l'esecuzione dei lavori inerenti ai progetti di cui al precedente comma;
f) autorizza i tagli dei boschi appartenenti ai Comuni ed agli altri enti morali soggetti alla tutela economica della Milizia nazionale forestale, salvo che non sia diversamente disposto da leggi e regolamenti speciali;
g) decide in ordine alle domande derivanti dalle limitazioni alla proprieta' terriera, privata o pubblica, in quanto la decisione non sia di competenza di altra autorita' per disposizioni di leggi o regolamenti;
h) provvede al collaudo dei lavori eseguiti a carico totale o parziale dello Stato, in quanto il collaudo medesimo non sia di altrui competenza, e a quello delle utilizzazioni boschive di cui alla lettera f);
i) gestisce i fondi anticipati dallo Stato o dalle Prefetture, come pure quelli depositati da terzi, rispondendone personalmente;
l) provvede alla conciliazione delle contravvenzioni forestali, secondo le disposizioni vigenti in materia;
m) fa parte della Sezione agraria e forestale del Consiglio provinciale dell'economia nella Provincia della circoscrizione in cui non sia stabilito il Comando di centuria;
n) adempie a tutte le altre funzioni che, nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e nei successivi provvedimenti legislativi, erano devolute alle autorita' forestali, in quanto non contrastanti con le disposizioni contenute nel presente articolo.
Art. 18
Art. 18.
Comando della Coorte autonoma e sua costituzione.
La Coorte autonoma per la Sardegna e' comandata da un 1° seniore o da un seniore, e puo' essere formata da piu' centurie.
Per ogni ragione disciplinare, tecnica e amministrativa, essa dipende dal Comando Gruppo legioni, col quale corrisponde direttamente.
Art. 19
Art. 19.
Attribuzioni del comandante la Coorte autonoma.
Il comandante della Coorte autonoma ha le attribuzioni conferite ai comandanti di legione e di coorte dai precedenti articoli 15 e 17.
Art. 20
Art. 20.
Comando di centuria e sua costituzione.
La centuria e' comandata da un centurione, e il suo organico e' stabilito dalle tabelle A) e B) annesse al presente regolamento.
Per ogni ragione disciplinare, ispettiva, di controllo e di coordinamento, nonche' per l'amministrazione del personale, la centuria dipende immediatamente dal Comando di coorte, mentre, per quanto si riferisce ai servizi tecnici nella propria circoscrizione, corrisponde direttamente col Comando Gruppo legioni.
Art. 21
Art. 21.
Attribuzioni del comandante di centuria.
Il comandante di centuria, nel territorio della propria circoscrizione, ha le stesse attribuzioni del comandante di coorte, dal quale in ogni caso dipende per le funzioni disciplinari e di amministrazione del personale.
Art. 22
Art. 22.
Attribuzioni degli ufficiali addetti ai vari Comandi.
Gli ufficiali addetti ai Comandi di legione, coorte e centuria, compresi gli ufficiali distaccati dalla sede dei Comandi di coorte e centuria, adempiono agli incarichi che vengono loro affidati dai rispettivi comandanti, verso i quali rispondono dell'esecuzione.
Art. 23
Art. 23.
Residenza degli ufficiali appartenenti alle coorti e alle centurie.
Di norma gli ufficiali appartenenti alla coorte od alla centuria hanno sede presso il proprio Comando.
Su proposta del Comando Gruppo legioni, il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' disporre che, in centri di speciale importanza forestale e lontani dalla sede del Comando di coorte e di centuria, siano eccezionalmente istituiti dei Comandi distaccati, affidandoli anche ad ufficiali inferiori anziani.
Art. 24
Art. 24.
Ufficiali con incarichi speciali.
Ai Comandi di coorte e centuria in territorio dove si svolgano lavori di eccezionale importanza, potranno essere temporaneamente preposti, su determinazione del comandante Gruppo legioni, ufficiali di grado superiore a quello prescritto dalle tabelle organiche.
Art. 25
Art. 25.
Distaccamenti e stazioni.
I distaccamenti e le stazioni sono gli ultimi organi esecutivi dei servizi istituzionali e complementari della Milizia nazionale forestale.
I distaccamenti sono comandati, di norma, da un maresciallo maggiore o da un maresciallo capo, salvo l'eccezione disposta dal 5° comma del presente articolo.
Le stazioni sono comandate, seconda l'importanza, da sottufficiali o militi scelti.
I comandanti di distaccamento e di stazione dirigono i servizi nella loro giurisdizione e ne rispondono al Comando di centuria o di coorte.
Il Comando Gruppo legioni. puo' incaricare del comando dei distaccamenti e delle stazioni rispettivamente sottufficiali di grado inferiore a quello prescritto o militi scelti.
Art. 26
Art. 26.
Personale all'Azienda del demanio forestale.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su richiesta del direttore dell'Azienda delle foreste demaniali, destinera' alla Azienda stessa il personale degli ufficiali, sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia nazionale forestale ed eccezionalmente anche quello dei ruoli transitori civili, occorrente per i servizi di questa.
L'Azienda delle foreste demaniali non potra' impiegare, nemmeno a titolo d'incarico provvisorio, personale che non le sia stato assegnato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste secondo le precedenti disposizioni.
Art. 27
Art. 27.
Consiglio d'amministrazione del personale.
Il Consiglio d'amministrazione della Milizia nazionale forestale e del personale dei ruoli tecnici e d'ordine transitori e' chiamato a decidere su tutti gli affari inerenti all'amministrazione del personale sia della Milizia nazionale forestale che dei ruoli tecnici e d'ordine transitori.
Il Consiglio e' convocato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, ed e' presieduto dal Ministro stesso o, in suo luogo, dal Sottosegretario di Stato.
Nelle deliberazioni riguardanti il personale della Milizia nazionale forestale, il capo del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'ispettore capo forestale non hanno voto. Neppure ha voto il rappresentante del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale allorche' si deliberi su affari concernenti il personale dei ruoli tecnici e d'ordine transitori.
Art. 28
Art. 28.
Scuola complementare militare.
La Scuola complementare militare con sede in Firenze ha lo scopo di impartire agli allievi ufficiali, secondo speciali programmi approvati con Regio decreto promosso dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per le finanze e per la guerra, l'istruzione militare occorrente per conseguire il grado di ufficiale della Milizia nazionale forestale.
L'ammissione degli allievi sara' regolata da apposito decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, col quale verra' stabilito il numero dei posti riservati ai giovani provvisti di laurea in scienze agrarie e a quelli provvisti di laurea in ingegneria civile.
Art. 29
Art. 29.
Sezione Scuola complementare per allievi sottufficiali.
La Scuola complementare militare per la Milizia nazionale forestale avra' una sezione staccata a Vallombrosa con lo scopo di preparare e istruire tecnicamente e militarmente i militi scelti e militi ammessi a frequentare i corsi per la promozione a sottufficiali.
Le norme per l'ammissione saranno stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Art. 30
Art. 30.
Scuola allievi militi.
La Scuola allievi militi forestali ha lo scopo di impartire le nozioni di indole tecnica indispensabili all'esercizio delle mansioni istituzionali della Milizia nazionale forestale e quelle militari richieste per il conseguimento del grado di caporale dell'arma di fanteria.
Art. 31
Art. 31.
Reclutamento dei capi manipolo.
Gli ufficiali della Milizia nazionale forestale sono assunti in servizio nel grado iniziale della carriera fra i laureati in scienze agrarie o fra ingegneri civili, che abbiano frequentato il corso speciale d'istruzione forestale presso un Regio istituto agrario forestale superiore del Regno, nonche' quello della Scuola complementare militare per la Milizia nazionale forestale, di cui all'art. 28 del presente regolamento, ed un periodo di applicazione pratica presso una foresta demaniale designata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 32
Art. 32.
Reclutamento degli allievi militi.
Il reclutamento degli allievi militi e' effettuato con bando di concorso stabilito con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Gli allievi militi debbono avere i requisiti prescritti dall'art. 4 del R. decreto 18 marzo 1926, n. 625, oltre a quelli che verranno richiesti dal bando di concorso.
I militi a cavallo sono tratti dagli allievi militi che abbiano prestato servizio nelle armi a cavallo del Regio esercito o dai militi che abbiano frequentato con successo un corso di equitazione secondo le norme che verranno emanate dal Comando Gruppo legioni.
Art. 33
Art. 33.
Equivalenza del servizio della Milizia nazionale forestale a quello militare. Dispensa dai richiami alle armi.
Il servizio prestato nella Milizia nazionale forestale e' computato agli effetti degli obblighi militari come servizio militare, nel senso che il personale della Milizia nazionale forestale e' esente da qualsiasi chiamata o richiamo ordinario o di mobilitazione sotto le armi nelle altre forze armate, esclusa la Regia aeronautica.
Art. 34
Art. 34.
Computo del servizio militare e delle benemerenze di guerra.
Il servizio militare effettivo prestato, prima dell'ammissione nella Milizia nazionale forestale, nelle altre forze armate ed il servizio prestato nel Reale corpo delle foreste sono computati come utili agli effetti dell'anzianita' di servizio, nei limiti e con le norme in vigore pel Regio esercito. Detti servizi non sono pero' valevoli agli effetti del computo dell'anzianita' di servizio per la concessione della croce d'oro.
Agli stessi effetti sono computate le benemerenze di guerra stabilite per i militari del Regio esercito dagli articoli 7 ed 8 del R. decreto 26 ottobre 1922, n. 1427, e successive modificazioni.
Art. 35
Art. 35.
Accertamenti medico-legali.
Per l'accertamento delle infermita', lesioni e ferite, derivanti o non da cause di servizio, saranno seguite le procedure vigenti per i militari del Regio esercito.
Art. 36
Art. 36.
Opera di previdenza.
Agli ufficiali e marescialli della Milizia nazionale forestale sono estese le disposizioni legislative riguardanti l'Opera di previdenza istituita a favore del personale civile e militare dello Stato e loro superstiti.
Per i brigadieri, vice brigadieri, militi scelti e militi, sara' provveduto successivamente, con apposita disposizione, al regime di previdenza.
Art. 37
Art. 37.
Condizioni per conseguire l'avanzamento.
Nessuno puo' conseguire promozioni se non esistano vacanze nel grado superiore.
Qualora non sia possibile ricoprire tutti i posti vacanti nel ruolo di un determinato grado, potranno essere effettuate altrettante promozioni in soprannumero nel grado immediatamente inferiore.
Art. 38
Art. 38.
Applicazione alla Milizia nazionale forestale delle leggi e regolamenti militari.
Per gli ufficiali della Milizia nazionale forestale valgono tutte le norme stabilite dalla legge sullo stato degli ufficiali 11 marzo 1926, n. 397, e relativo regolamento, salvo le eccezioni in appresso indicate.
Art. 39
Art. 39.
Norme per le pensioni.
Per il trattamento di quiescenza, sono applicabili le norme stabilite per le pensioni degli ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri.
Art. 40
Art. 40.
Limiti di eta'.
I limiti di eta' stabiliti per gli ufficiali della Milizia nazionale forestale nei vari gradi sono i seguenti:
Console generale. . . anni 62
Console . . .» 58
Primo seniore . . .» 56
Seniore . . .» 54
Centurione . . .» 52
Capo manipolo . . .» 50
Art. 41
Art. 41.
Nomina del console generale.
Il console generale comandante della Milizia nazionale forestale e' nominato con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, udito il Comando generale della M.V.S.N.
Art. 42
Art. 42.
Nomine e promozioni degli altri ufficiali.
Le nomine dei capi manipolo e le promozioni nei vari gradi degli ufficiali sono fatte per decreto Reale.
Art. 43
Art. 43.
Nomina dei sottufficiali, militi scelti e militi.
I sottufficiali, militi scelti e militi sono nominati con decreto Ministeriale.
Art. 44
Art. 44.
Mantenimento in servizio e trattamento di quiescenza.
Per quanto ha tratto al mantenimento in servizio, alla cessazione dal servizio stesso, nonche' al trattamento di quiescenza, valgono per i sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia nazionale forestale tutte le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti i pari grado dell'Arma dei Reali carabinieri, salvo le eccezioni contemplate nel presente regolamento.
Art. 45
Art. 45.
Obbligo di servizio.
Il sottufficiale, milite scelto e milite che cessi dal servizio per qualsiasi motivo, qualora non abbia compiuto nella Milizia nazionale forestale un periodo di servizio pari alla ferma ordinaria dei militari del Regio esercito, dovra' completare la ferma stessa in uno dei Corpi del Regio esercito e seguire in tutto le sorti della rispettiva classe di leva.
Il sottufficiale, milite scelto e milite, che interrompano la prima ferma per motivi disciplinari, ritornano nell'obbligo di assolvere la ferma di leva qualunque sia la durata del servizio gia' prestato nella Milizia nazionale forestale.
Art. 46
Art. 46.
Diritto a concorrere nella carriera di ordine nelle Amministrazioni civili.
I sottufficiali che abbiano compiuto dodici anni di servizio effettivo nella Milizia nazionale forestale potranno aspirare al conferimento dei posti disponibili della carriera di ordine del ruolo centrale e dei ruoli provinciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Potranno pure concorrere, analogamente a quanto e' disposto per i sottufficiali del Corpo della Regia guardia di finanza, ad 1/6 dei posti nella carriera d'ordine che si rendessero disponibili in tutte le altre Amministrazioni dello Stato.
Art. 47
Art. 47.
Varie specie d'avanzamento.
L'avanzamento degli ufficiali della Milizia nazionale forestale ha luogo:
1° per anzianita', senza speciali esami;
2° per anzianita', previo esame di accertamento della idoneita';
3° a scelta facoltativa, previo esame;
4° a scelta, senza speciale esame;
5° a scelta, per meriti speciali.
Art. 48
Art. 48.
Permanenza minima nei vari gradi.
La permanenza minima in ciascun grado di ufficiale indispensabile per poter conseguire la promozione al grado superiore e' di:
3 anni per il grado di capo manipolo;
4 anni per il grado di centurione;
3 anni per i gradi successivi.
Tuttavia, l'ufficiale puo' essere scrutinato nei riguardi dell'avanzamento ed inscritto nei quadri d'avanzamento anche prima che siano raggiunti detti limiti di permanenza. Comunque, egli non potra' conseguire la promozione se non sia scaduto il prescritto termine di permanenza nel grado.
Art. 49
Art. 49.
Vacanze nei ruoli organici.
Danno luogo a vacanze organiche:
a) le dimissioni;
b) l'allontanamento dal servizio per limiti d'eta';
c) il collocamento in ausiliaria, a riposo od in riforma;
d) il collocamento in congedo provvisorio;
e) il collocamento in disponibilita';
f) il collocamento in aspettativa, per qualsiasi motivo;
g) il collocamento fuori quadro, per incarichi speciali non previsti dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3141, salve le limitazioni di cui all'art. 13 della legge 11 marzo 1926, numero 398;
h) la dispensa dal servizio, di cui alla legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;
i) la perdita del grado, di cui alla legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;
l) i decessi.
In relazione alle disposizioni del presente articolo, ciascun posto si considera vacante:
a) dal giorno in cui hanno vigore le relative disposizioni esecutive, quando la vacanza provenga da ampliamento degli organici;
b) dal giorno successivo a quello in cui l'ufficiale raggiunge l'eta' stabilita pel proprio grado, ove si tratti di cessazione dal servizio permanente per ragioni di eta';
c) dal giorno successivo a quello del decesso, nel caso di morte;
d) negli altri casi, dalla data del decreto Reale, oppure del decreto, della determinazione o della notificazione Ministeriale, con cui viene sanzionata la variazione che da' luogo alla vacanza; tranne che non sia diversamente specificato nel decreto, nella determinazione o nella notificazione di cui sopra, e osservata in ogni caso la disposizione del 1° comma dell'art. 51.
Tuttavia in una qualsiasi delle sopraindicate circostanze non vi ha posto vacante se, con provvedimento di pari decorrenza nel medesimo grado in cui essa si verifica, un ufficiale dalla disponibilita' sia richiamato in servizio effettivo, o dall'aspettativa debba essere riammesso in detto servizio.
Art. 50
Art. 50.
Richiamo in servizio.
E' in facolta' del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per le finanze, su proposta del Comando Gruppo, di richiamare temporaneamente in servizio gli ufficiali collocati in ausiliaria, nei limiti delle vacanze esistenti nel loro grado e con obbligo di ricollocarli in ausiliaria appena dette vacanze vengano coperte definitivamente. Durante il richiamo, spetta, in aggiunta all'assegno di pensione, soltanto la differenza fra l'assegno medesimo e il trattamento di attivita'.
Art. 51
Art. 51.
Decorrenza delle promozioni e rettifiche di anzianita'.
L'ufficiale dichiarato idoneo per l'avanzamento acquista diritto all'avanzamento stesso dal giorno successivo a quello in cui la vacanza si e' verificata, e tale decorrenza deve essergli assegnata come anzianita' nel nuovo grado.
Nessuna rettifica, per mancata promozione o errata assegnazione di posto nel ruolo, puo' effettuarsi d'ufficio oltre il termine di mesi sei.
L'ufficiale interessato puo' produrre reclamo, per i motivi di cui sopra, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione sul Bollettino della Milizia nazionale forestale del provvedimento dal quale si ritiene leso.
Nei casi in cui manchi il provvedimento concreto e la relativa pubblicazione, il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui si e' verificata la vacanza utile per la promozione del ricorrente.
Art. 52
Art. 52.
Limiti di anzianita' per l'iscrizione nei quadri.
Ogni anno, dopo la compilazione delle note caratteristiche, il comandante del Gruppo determina e fa conoscere entro quali limiti di anzianita' debbano trovarsi compresi gli ufficiali per poter essere inscritti nei quadri di avanzamento ad anzianita' ed a scelta per l'anno successivo.
Art. 53
Art. 53.
Quadri suppletivi di avanzamento.
Quando per eccezionali circostanze i quadri di avanzamento si prevedano o si dimostrino insufficienti a coprire le vacanze, il Comando Gruppo dispone per la formazione dei quadri suppletivi, fissando il grado ed il numero degli ufficiali che dovranno esservi compresi.
Art. 54
Art. 54.
Durata dei quadri di avanzamento.
I quadri d'avanzamento ordinari hanno valore dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono; quelli suppletivi dalla data della loro formazione fino al 31 dicembre.
Art. 55
Art. 55.
Proposte di avanzamento.
Per l'avanzamento degli ufficiali si pronunciano le autorita' gerarchiche, le quali inoltrano al Consiglio di amministrazione appositi specchi di proposta.
Art. 56
Art. 56.
Proposte di eliminazione dai ruoli.
In qualunque momento dell'anno, le autorita' gerarchiche hanno il diritto e il dovere di prendere in esame gli ufficiali dipendenti nei riguardi della idoneita' agli uffici del rispettivo grado, allo scopo di proporre l'eventuale eliminazione dai ruoli di coloro che non riuniscano i necessari requisiti morali, intellettuali, fisici e di cultura tecnico-professionale.
Il Comando Gruppo, esaminate le proposte di cui sopra e fatti eseguire gli accertamenti del caso, sottoporra' le proposte stesse al giudizio del Consiglio di amministrazione.
In caso di giudizio contrario all'ufficiale, sara' usata la formula: «. . . e' giudicato non piu' idoneo ad adempiere le funzioni del proprio grado e, pertanto, se ne propone l'allontanamento dal servizio, a norma della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, art. 38».
Art. 57
Art. 57.
Motivazione per la non idoneita' all'avanzamento.
La non idoneita' all'avanzamento dell'ufficiale dovra' avere una o piu' delle motivazioni seguenti:
a) deficienza di qualita' fisiche;
b) deficienza di coltura generale, o militare, o tecnico- professionale;
c) cattiva condotta;
d) mancanza delle cognizioni necessarie a coprire il grado superiore;
e) deficienza di carattere.
Art. 58
Art. 58.
Sospensione del giudizio.
La sospensione del giudizio, in materia di avanzamento, deve essere disposta in via assolutamente eccezionale, e in ogni modo non puo' durare per piu' di tre mesi (salvo le eccezioni di cui all'art. 61), trascorsi i quali dovra' essere pronunciato un nuovo giudizio.
I giudizi sospensivi non possono essere piu' di due.
La decisione sospensiva e' di competenza del Consiglio di amministrazione.
Art. 59
Art. 59.
Quando l'ufficiale acquista diritto all'avanzamento.
L'ufficiale dichiarato idoneo all'avanzamento per anzianita' od a scelta viene inscritto nel rispettivo quadro d'avanzamento ed acquista diritto alla promozione quando:
a) venga a rendersi vacante nel grado superiore un posto da coprirsi per anzianita', se inscritto nei quadri ad anzianita';
b) venga a rendersi vacante nel grado superiore un posto da coprirsi a scelta, se inscritto nei quadri a scelta.
Art. 60
Art. 60.
Precedenza nelle promozioni.
Nei ruoli e per i gradi nei quali l'avanzamento ha luogo ad anzianita' ed a scelta, le promozioni si effettuano intercalando i pari grado inscritti nel quadro a scelta a quelli inscritti nel quadro ad anzianita', nella proporzione di due ad anzianita' ed uno a scelta, incominciando dalla anzianita'.
Art. 61
Art. 61.
Casi di sospensione del giudizio d'avanzamento.
Quando l'ufficiale da scrutinare venga sottoposto a procedimento penale od a Consiglio di disciplina oppure sia collocato in aspettativa per qualsiasi motivo od in disponibilita' o sospeso dall'impiego, il Consiglio di amministrazione deve pronunciare il giudizio di sospensiva, salvo a riprenderlo in esame quando sia cessata la causa che ha dato luogo alla sospensione e quando la sua posizione sia comunque definita.
Art. 62
Art. 62.
Casi di sospensione della iscrizione nel quadro.
Quando l'ufficiale sia giudicato idoneo ed inscritto nel quadro d'avanzamento e venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo precedente, la sua iscrizione nel quadro stesso rimane sospesa fino a quando la sua posizione non sia definita.
Art. 63
Art. 63.
Cancellazione dai quadri di avanzamento.
L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, che per qualunque motivo venga a perdere, a parere delle autorita' gerarchiche, la idoneita' per l'avanzamento, deve essere proposto al comandante del Gruppo per la cancellazione dal quadro.
La cancellazione avviene soltanto in seguito a parere conforme del Consiglio d'amministrazione.
Art. 64
Art. 64.
Esclusione definitiva dall'avanzamento.
Sono definitivamente esclusi dall'avanzamento gli ufficiali fino al grado di seniore incluso, che per tre volte siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento per anzianita' e quelli, di grado superiore a seniore, che siano stati per due volte dichiarati non idonei all'avanzamento a scelta.
Art. 65
Art. 65.
Eccezione, per i capi manipolo, dalla esclusione.
Per i capi manipolo non ha mai luogo l'esclusione definitiva dall'avanzamento.
Art. 66
Art. 66.
Rinuncia all'avanzamento.
L'ufficiale di qualunque grado puo', quando lo creda, fare per iscritto e per via gerarchica rinuncia all'avanzamento al grado superiore senza che debba motivarla.
La rinuncia s'intende limitata al solo anno al quale il quadro si riferisce ed e' considerata, agli effetti dell'art. 64, equivalente ad un giudizio di non idoneita' riportato dall' ufficiale.
Art. 67
Art. 67.
Comunicazione del giudizio sulla idoneita'.
All'ufficiale inscritto nel quadro di avanzamento, a quello dichiarato non idoneo o che venga a trovarsi nelle condizioni di cui ai precedenti articoli 61, 62, 63 e 64, e' comunicato per iscritto il giudizio che lo riguarda, nel termine di un mese.
All'ufficiale dichiarato non idoneo, sospeso o tolto dal quadro, viene anche data comunicazione, entro il termine predetto, della motivazione del provvedimento che lo ha colpito.
Art. 68
Art. 68.
Trattamento fatto agli ufficiali esclusi definitivamente.
Gli ufficiali di grado inferiore a quello di primo seniore esclusi definitivamente dall'avanzamento possono, se giudicati idonei a servizi sedentari od a speciali mansioni d'ufficio, essere trattenuti in servizio non oltre il raggiungimento dei limiti di eta', nella proporzione massima di un ventesimo dei posti del rispettivo organico.
Quando tali aliquote siano raggiunte e si renda conveniente mantenere in servizio altri ufficiali dichiarati definitivamente esclusi dall'avanzamento, saranno allontanati dalla speciale posizione coloro che ne beneficiarono.
Agli ufficiali di grado inferiore a quello di primo seniore, esclusi definitivamente dall'avanzamento e non trattenuti in servizio come sopra e' detto, nonche' ai primi seniori ed ufficiali di grado superiore definitivamente esclusi dall'avanzamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 39 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive eventuali modificazioni alla legge stessa.
Art. 69
Art. 69.
Avanzamento da capo manipolo a centurione.
L'avanzamento da capo manipolo a centurione avviene per 2/3 ad anzianita' senza esami di idoneita' e per 1/3 a scelta per titoli ed esami.
Possono concorrere agli esami a scelta facoltativa, per tre volte, previo parere favorevole del comandante del Gruppo, i capi manipolo compresi nei primi 2/3 dei posti del grado, dichiarati ottimi o buoni con punti 3 da almeno due anni, che abbiano non meno di tre anni di anzianita' di grado calcolati alla data stabilita per la presentazione agli esami.
Apposito decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste stabilira' i programmi degli esami teorici e pratici e le altre modalita'.
Il Consiglio d'amministrazione decidera' in modo inappellabile sulla idoneita' o meno dei candidati all'ammissione agli esami a scelta facoltativa.
Gli ufficiali ammessi agli esami e risultati idonei sono iscritti, previo giudizio da parte delle autorita' gerarchiche e del Consiglio di amministrazione, in apposito quadro di avanzamento a scelta e sono promossi, in ciascun anno, per ordine di anzianita', nella proporzione di cui all'art. 60, non appena entrino nel primo sesto del rispettivo ruolo.
Tutti coloro che risultino in eccedenza sono promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che abbiano superato gli esperimenti negli anni successivi.
Art. 70
Art. 70.
Avanzamento da centurione a seniore.
L'avanzamento da centurione a seniore avviene per 2/3 ad anzianita' previo esame di idoneita' e per 1/3 a scelta facoltativa, per titoli ed esami, tra i centurioni compresi nella prima meta' dei posti del rispettivo grado, con modalita' analoghe a quelle per le promozioni dei capi manipolo, salvo le varianti nei riguardi dei programmi di esame.
Gli esami a scelta facoltativa precederanno quelli di idoneita'.
I candidati, che abbiano superato gli esami a scelta facoltativa, sono dispensati da quelli di idoneita', che saranno invece sostenuti da chi non abbia superato i primi.
I centurioni che rinuncino per tre volte consecutive agli esami di idoneita' e quelli che per tre volte consecutive siano dichiarati non idonei saranno esclusi definitivamente dall'avanzamento e potranno essere trattenuti in servizio fino al compimento dei limiti di eta' stabiliti per conseguire diritto a pensione.
Art. 71
Art. 71.
Avanzamento da seniore a primo seniore e da primo seniore a console.
L'avanzamento da seniore a primo seniore e da primo seniore a console ha luogo esclusivamente a scelta senza esami.
Art. 72
Art. 72.
Contrassegno dei promossi a scelta.
Tutti coloro che saranno stati promossi a scelta verranno contraddistinti nei ruoli di anzianita' con uno speciale asterisco.
Art. 73
Art. 73.
Promozioni per meriti speciali.
Gli ufficiali di qualunque grado, che abbiano acquistato speciali benemerenze nel campo tecnico-professionale e nel servizio d'istituto della Milizia nazionale forestale a vantaggio dell'economia forestale e che dimostrino spiccate qualita' ed attitudini per ricoprire alti gradi, potranno, in deroga alle precedenti disposizioni sull'avanzamento, conseguire la promozione al grado superiore per meriti speciali, purche' abbiano raggiunto la prima meta' del ruolo del rispettivo grado ed i minimi di permanenza nei vari gradi prescritti dall'art. 48.
Dette promozioni, dietro documentata sicura raccolta dei dati che le giustifichino (pubblicazioni, relazioni di servizi resi, ecc.), saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione fino al conseguimento del grado di primo seniore, e dal Capo del Governo comandante della M.V.S.N., su proposta del Consiglio predetto, per i gradi superiori.
Art. 74
Art. 74.
Ruoli di avanzamento.
I sottufficiali, militi scelti e militi sono raccolti in ruoli separati per ciascun grado, e le rispettive promozioni sono attuate annualmente secondo le vacanze che si formano nel ruolo corrispondente al grado immediatamente superiore.
Art. 75
Art. 75.
Avanzamento dei militi.
L'avanzamento dei militi a militi scelti e' fatto esclusivamente ad anzianita'.
Art. 76
Art. 76.
Avanzamento a vice brigadiere.
L'avanzamento dei militi scelti e dei militi a vice brigadiere e' fatto sulla base della idoneita' conseguita presso la Scuola allievi sottufficiali. Peraltro, non potra' essere loro conferito il grado se non dopo compiuti almeno sei anni di servizio nella Milizia, nazionale forestale.
Art. 77
Art. 77.
Condizioni per essere ammessi alla Scuola sottufficiali.
Saranno ammessi a frequentare la Scuola allievi sottufficiali i militi scelti e militi che ne facciano domanda, che abbiano compiuto almeno la prima ferma di tre anni nella Milizia nazionale forestale e che siano dichiarati idonei dal comandante la legione ed abbiano superato particolari prove da stabilirsi dal Comando Gruppo.
Art. 78
Art. 78.
Avanzamento a brigadiere.
L'avanzamento dei vice brigadieri a brigadieri avra' luogo per 2/3 ad anzianita' ed 1/3 a scelta.
Possono essere scrutinati per l'avanzamento a scelta i vice brigadieri che si trovino compresi nel primo terzo del proprio ruolo.
Art. 79
Art. 79.
Avanzamento a maresciallo.
L'avanzamento dei brigadieri a marescialli avra' luogo per 2/3 ad anzianita' ed 1/3 a scelta.
Art. 80
Art. 80.
Avanzamento a maresciallo capo ed a maresciallo maggiore.
L'avanzamento a maresciallo capo ed a maresciallo maggiore avra' luogo esclusivamente a scelta.
I marescialli ed i marescialli capi sono scrutinati per l'avanzamento a scelta e promossi appena vengano a trovarsi compresi nel 1° quarto e nel 1° terzo del rispettivo ruolo.
Art. 81
Art. 81.
Commissione di avanzamento per i sottufficiali.
Gli avanzamenti di cui ai precedenti articoli, eccezione fatta per i vice brigadieri uscenti dalla Scuola allievi sottufficiali, saranno deliberati da una Commissione speciale costituita dal comandante del Gruppo Legioni forestali, dal console capo della Divisione tecnica e da un altro console da designarsi volta per volta. Detta Commissione giudichera' definitivamente tenendo conto delle proposte documentate avanzate dai Comandi di legione o dai reparti autonomi, corredate da tutti gli altri elementi informativi che riterra' opportuno di assumere.
Art. 82
Art. 82.
Esclusione definitiva dall'avanzamento.
Per i sottufficiali, militi scelti e militi non si fa luogo ad esclusione definitiva dall'avanzamento.
Art. 83
Art. 83.
Rinuncia all'avanzamento.
I sottufficiali, militi scelti e militi possono, qualora lo credano, fare per iscritto e per via gerarchica rinuncia all'avanzamento senza bisogno di motivarla.
La rinuncia s'intende sempre fatta per il solo anno al quale si riferisce il quadro in corso di compilazione.
Art. 84
Art. 84.
Permanenza minima nei gradi.
La permanenza minima in ciascun grado per poter conseguire la promozione al grado superiore e' di:
4 anni per i militi;
2 anni per i militi scelti;
1 anno per i vice brigadieri;
2 anni per i brigadieri ed i marescialli dei vari gradi.
Art. 85
Art. 85.
Ricompense e sanzioni disciplinari.
Agli appartenenti alla Milizia nazionale forestale, analogamente agli inscritti alla M.V.S.N., sono estese le medesime ricompense e si applicano le stesse sanzioni disciplinari in vigore per il Regio esercito, in quanto non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento.
Art. 86
Art. 86.
Residenza.
Gli appartenenti alla Milizia nazionale forestale, esclusi in massima gli ufficiali superiori, non possono essere assegnati a residenze dislocate nella Provincia di cui fa parte il Comune di origine e non possono chiedere il trasferimento da una ad altra sede se non dopo che siano trascorsi almeno due anni di permanenza nella stessa sede.
Inoltre, non possono di massima risiedere nel Comune di provenienza della moglie.
Art. 87
Art. 87.
Incompatibilita'.
Con la qualita' di appartenente alla Milizia nazionale forestale e' incompatibile qualsiasi altro impiego privato o pubblico, l'esercizio di qualunque professione o mestiere, commercio od industria e qualsiasi occupazione estranea ai doveri d'ufficio.
Art. 88
Art. 88.
Corrispondenza dei gradi.
I gradi degli ufficiali della Milizia nazionale forestale corrispondono a quelli della M.V.S.N. ordinaria. Il primo seniore della Milizia nazionale forestale corrisponde al grado di tenente colonnello, capitano di fregata, tenente colonnello Arma aeronautica, primo seniore M.V.S.N. libica.
Art. 89
Art. 89.
Rimprovero solenne.
Il rimprovero solenne e' inflitto agli ufficiali superiori dal comandante del Gruppo; agli altri ufficiali, dal comandante di legione.
Art. 90
Art. 90.
Visite dopo le punizioni.
Gli ufficiali puniti di arresti dal superiore risiedente in altra localita', sono dispensati, salvo ordini in contrario, dalla visita di dovere.
Art. 91
Art. 91.
Note caratteristiche.
Ogni anno, entro il termine fissato dal comandante del Gruppo, i comandanti di centuria, coorte, legione compilano le note caratteristiche per gli ufficiali dipendenti.
Il comandante del reparto al quale appartiene il compilatore esprime il proprio giudizio come revisore.
Il comandante di legione esprime il suo giudizio su tutte le note caratteristiche degli ufficiali dipendenti.
Le note caratteristiche degli ufficiali addetti ai Comandi ed uffici sono compilate dal capo ufficio e sono rivedute dal suo superiore diretto.
Le note caratteristiche dei consoli sono compilate dal comandante del Gruppo.
Le note caratteristiche del comandante del Gruppo sono compilate dal Ministro per l'agricoltura e le foreste o, per sua delegazione, dal Sottosegretario di Stato.
Art. 92
Art. 92.
Rapporti informativi.
I comandanti di coorte e legione hanno facolta' di compilare in qualunque momento appositi rapporti informativi per mettere in rilievo speciali servizi resi dai propri dipendenti o singolari deficienze che meritino di essere segnalate.
Art. 93
Art. 93.
Compilazione eccezionale di note personali.
Quando, nel corso dell'anno, un ufficiale di qualunque grado si renda meritevole di una sostanziale variazione delle note personali in meglio od in peggio, il comandante del Gruppo, in seguito a motivata proposta, potra' consentire in qualunque momento la compilazione delle note.
Art. 94
Art. 94.
Moduli per la compilazione delle note caratteristiche.
Le note caratteristiche vengono compilate secondo le istruzioni e su moduli stabiliti dal Comando Gruppo e la classifica, le note di encomio e quelle di biasimo sono comunicate agli ufficiali.
Art. 95
Art. 95.
Corrispondenza dei gradi.
Maresciallo maggiore della Milizia nazionale forestale. - Maresciallo di alloggio maggiore dei Reali carabinieri - Maresciallo maggiore Regio esercito - Capo di 1ª classe Regia marina - Maresciallo maggiore Regia guardia di finanza Maresciallo di 1ª classe Regia aeronautica.
Maresciallo capo della Milizia nazionale forestale. - Maresciallo d'alloggio capo dei Reali carabinieri - Maresciallo capo Regio esercito - Capo di 2ª classe Regia marina - Maresciallo capo della Regia guardia di finanza - Maresciallo di 2ª classe Regia aeronautica.
Maresciallo della Milizia nazionale forestale. - Maresciallo d'alloggio Reali carabinieri - Maresciallo Regio esercito - Capo di 3ª classe Regia marina - Maresciallo Regia guardia di finanza - Maresciallo di 3ª classe Regia aeronautica.
Brigadiere della Milizia nazionale forestale. - Brigadiere dei Reali carabinieri - Sergente maggiore Regio esercito - Secondo capo anziano Regia marina - Brigadiere Regia guardia di finanza - Sergente maggiore Regia aeronautica.
Vice brigadiere della Milizia nazionale forestale. - Vice brigadiere Reali carabinieri - Sergente Regio esercito - Secondo capo Regia marina - Vice brigadiere Regia guardia di finanza - Sergente Regia aeronautica - Capo squadra della M.V.S.N. ordinaria.
Milite scelto della Milizia nazionale forestale. - Appuntato dei Reali carabinieri - Caporal maggiore Regio esercito - Sotto capo Regia marina - Appuntato Regia guardia di finanza - 1° aviere Regia aeronautica.
Milite della Milizia nazionale forestale. - Carabiniere - Caporale Regio esercito - Comune di 1ª e di 2ª classe Regia marina - Guardia di finanza - Aviere scelto Regia aeronautica.
Allievo milite dalla Milizia nazionale forestale. - Allievo Reale carabiniere - Soldato Regio esercito - Comune di 3ª classe della Regia marina - Allievo Regia guardia di finanza - Aviere Regia aeronautica - Camicia nera M.V.S.N.
Art. 96
Art. 96.
Licenze.
Le brevi licenze al predetto personale sono concesse dai comandanti di reparti che abbiano grado di ufficiale.
Le licenze ordinarie e straordinarie sono concesse dal comandante di legione.
Art. 97
Art. 97.
Matrimonio.
Ai sottufficiali, militi scelti e militi puo' essere accordato il permesso di matrimonio dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sempreche' abbiano compiuto due anni di effettivo servizio e serbato buona condotta
Art. 98
Art. 98.
Trasferimenti.
I trasferimenti dei sottufficiali, militi scelti e militi sono effettuati, con disposizioni del Comando Gruppo, su proposta dei comandanti di legione.
Art. 99
Art. 99.
Martelli forestali.
I martelli forestali sono di proprieta' dello Stato, e possono essere dati in consegna ai soli sottufficiali ed usati da questi solo in seguito ad autorizzazione da concedersi volta per volta dal comandante diretto che abbia grado di ufficiale. I militi non possono usare il martello forestale.
Art. 100
Art. 100.
Punizioni.
Oltre alle sanzioni disciplinari di cui all'art. 85 del presente regolamento, possono essere applicate ai sottufficiali, militi scelti e militi le seguenti punizioni, eventualmente sussidiarie a quelle richiamate dal citato articolo:
1° la censura;
2° la sospensione dallo stipendio o paga da 1 a 30 giorni;
3° la sospensione dallo stipendio o paga da oltre 30 sino a 90 giorni, con perdita di anzianita' ai fini degli aumenti periodici;
4° la sospensione dal grado da 3 a 6 mesi, per i sottufficiali e militi scelti;
5° la retrocessione, per i sottufficiali e militi scelti;
6° l'espulsione.
Art. 101
Art. 101.
Da chi sono inflitte le punizioni.
La censura puo' essere inflitta da tutti i superiori ufficiali. La sospensione dallo stipendio o paga da 1 a 30 giorni puo' essere inflitta:
dal comandante del Gruppo, fino alla durata massima;
dal comandante di legione, fino a 15 giorni;
dal comandante di coorte, fino a 10 giorni;
dal comandante di centuria, fino a 5 giorni.
Le pene disciplinari superiori alla sospensione dallo stipendio o paga da 1 a 30 giorni possono essere applicate soltanto previo parere di una Commissione di disciplina e sanzione del Comando generale della M.V.S.N., e sono inflitte con decreto Ministeriale.
Art. 102
Art. 102.
Quando e' inflitta la censura.
La censura e' una dichiarazione di biasimo fatta per la mancanza commessa e puo' essere inflitta:
a) per poca diligenza in servizio o lievi mancanze;
b) per mancanza di obbedienza pronta e rispettosa;
c) per l'alterazione o la modificazione dell'uniforme;
d) per l'inosservanza dell'obbligo del saluto.
Art. 103
Art. 103.
Sospensione dallo stipendio o paga da 1 a 30 giorni. Quando e' inflitta.
La sospensione dallo stipendio o paga da 1 a 30 giorni non esonera dal servizio e non produce perdita di anzianita'.
Puo' essere inflitta:
a) per recidiva entro tre mesi in mancanza per la quale fu inflitta la censura;
b) per abituale negligenza in servizio;
c) per poca cura della persona e dell'uniforme;
d) per poca cura nella conservazione delle armi e nel governo del cavallo;
e) per essersi procurate raccomandazioni;
f) per abituale frequenza di spacci di bevande alcooliche e per l'abuso delle medesime;
g) per aver altercato con i compagni ovvero per aver usato modi inurbani e sconvenienti verso il pubblico;
h) per l'invio di domande o reclami senza l'osservanza della via gerarchica;
i) per l'uso non autorizzato dell'abito civile;
l) per aver contratto debiti indecorosi;
m) per indebite osservazioni fatte in servizio;
n) per deviamento senza giustificato motivo dell'itinerario di servizio prescritto;
o) per aver prestato o costretto dipendenti a prestare opere estranee al servizio (salvo le maggiori pene sancite dal Codice penale nel caso che il fatto costituisca reato);
p) per l'esercizio della caccia o della pesca in ogni tempo;
q) per qualsiasi mancanza che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di abusi.
Art. 104
Art. 104.
Sospensione dallo stipendio o paga da oltre 30 sino a 90 giorni.
Quando e' inflitta.
La sospensione dallo stipendio o paga da oltre 30 sino a 90 giorni non esonera dal servizio e produce perdita d'anzianita'.
Puo' essere inflitta:
a) per recidiva entro tre mesi in una mancanza per la quale fu inflitta la sospensione dallo stipendio o paga da 1 a 30 giorni;
b) per ubriachezza abituale;
c) per relazioni indecorose;
d) per il vizio del giuoco;
e) per il ritardo non giustificato nella presentazione all'autorita' giudiziaria dei verbali di contravvenzione o della consegna di oggetti rinvenuti o sequestrati in operazioni di servizio;
f) per debiti contratti con imprenditori di tagli o con contravventori o con altre persone che hanno relazioni di affari con l'Amministrazione forestale;
g) per la vendita od il cambio del cavallo di servizio senza autorizzazione; ovvero per la concessione dell'uso, anche temporaneo, del cavallo medesimo, salvo in ogni caso le maggiori pene sancite dal Codice penale, quando il fatto costituisca reato;
h) per lo smarrimento del martello forestale, imputabile a negligenza;
i) per maggiore gravita' delle mancanze indicate nel precedente articolo.
Art. 105
Art. 105.
Espulsione.
Il sottufficiale, milite scelto o milite incorre nella espulsione:
a) per essere caduto in contravvenzione forestale;
b) per essersi reso responsabile di contrabbando;
c) per accuse calunniose contro i superiori;
d) per la richiesta ed accettazione di mancie, retribuzione o compensi per qualsiasi ragione;
e) per l'accettazione di regali o per aver conseguito vantaggi in compenso di servizi disposti dall'autorita' superiore nell'interesse di privati, fatta eccezione per il vitto ed alloggio nei casi di assoluta necessita';
f) per la compilazione della tabella itineraria non conforme al servizio effettivamente eseguito;
g) per la riscossione di indennita' fatta direttamente dagli interessati;
h) per la riscossione di indennita' accreditate con esposizione di dati di fatto non conformi al vero o comunque in tutto od in parte non dovute;
i) per l'incorreggibilita' nelle mancanze alla disciplina ed ai doveri di servizio, dimostrata da punizioni gia' subite;
l) per mancanza contro l'onore o per mancanza che dimostri difetto di senso morale o che sia tale da compromettere il decoro della Milizia;
m) per aver contratto matrimonio senza la prescritta autorizzazione;
n) per uso doloso del proprio martello o consegna del medesimo ad altri per scopo delittuoso, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dal Codice penale;
o) per manifestazioni, comunque compiute, per le quali il sottufficiale, milite scelto o milite non dia piena garanzia di un fedele adempimento dei suoi doveri o si sia posto in condizioni di incompatibilita' con le generali direttive politiche del Governo;
p) per maggiore gravita' delle mancanze contemplate nell'articolo precedente.
L'espulsione e' disposta con decreto Ministeriale, su conforme parere di una Commissione di disciplina e sanzione del Comando generale della M.V.S.N.
Art. 106
Art. 106.
Espulsione di diritto.
Il sottufficiale, milite scelto o milite incorre nella espulsione di diritto per qualsiasi condanna che a tenore del Codice penale militare importi la pena della degradazione o della reclusione militare superiore ai tre anni.
Art. 107
Art. 107.
Quando e' inflitta la sospensione.
Durante la sospensione dal grado, il punito compie le funzioni e percepisce lo stipendio del grado inferiore.
La sospensione dal grado puo' essere inflitta:
a) per omesso rapporto sulle mancanze dei dipendenti;
b) per abituale inesattezza od ingiustificato ritardo nel riferire ai superiori le mancanze predette;
c) per parzialita', ingiustizia palese, modi abituali sconvenienti e per qualunque abuso di autorita' commesso verso i dipendenti;
d) per negligenza nel comando e nel mantenimento della disciplina;
e) per debiti contratti con i dipendenti;
f) per omessa trasmissione di domande o reclami entro cinque giorni dalla presentazione.
Art. 108
Art. 108.
Quando e' inflitta la retrocessione.
Il sottufficiale o milite scelto retrocesso passa nel ruolo del grado inferiore, nel quale viene ad occupare il primo posto, e percepisce in tal grado la paga e lo stipendio massimo da lui percepiti prima della promozione.
La retrocessione puo' essere inflitta nel caso di recidiva, entro sei mesi, nelle mancanze elencate nel precedente articolo.
Art. 109
Art. 109.
Norme relative alle punizioni.
Gli atti riguardanti le punizioni sono subito inviati, per via gerarchica, al Comando Gruppo legioni, il quale, nel caso di sospensione dallo stipendio o paga, promuove il decreto Ministeriale per la relativa ritenuta.
I decreti contenenti le punizioni disciplinari devono essere motivati; di ciascun decreto e' comunicata copia autentica all'interessato.
Di tutte le punizioni si prende nota nello stato di servizio, nei registri matricolari e nel libretto personale.
Art. 110
Art. 110.
Comunicazione delle punizioni.
Le punizioni vengono sempre notificate per iscritto agli interessati: quelle di sospensione dal grado da 3 a 6 mesi, di retrocessione e di espulsione vengono pubblicate sul Bollettino del Comando Gruppo legioni.
Gli atti relativi sono conservati negli incartamenti personali rispettivi.
Art. 111
Art. 111.
Ricorso contro la censura e la sospensione dallo stipendio o paga fino a 30 giorni.
Contro la censura e la sospensione dallo stipendio o paga fino a 30 giorni, e' ammesso il ricorso per via gerarchica entro 15 giorni dalla data della notificazione, e secondo le prescrizioni in vigore per il Regio esercito.
Art. 112
Art. 112.
Assegno alimentare.
Al sottufficiale, milite scelto o milite sospeso e' corrisposto un assegno alimentare non superiore a un terzo dello stipendio o paga se celibe, non superiore alla meta' se ammogliato con non piu' di tre figli, e non superiore ai due terzi se ammogliato con piu' di tre figli.
La misura dell'assegno e' sempre stabilita dal Comando Gruppo.
L'assegno sara' imputato a discarico degli arretrati che fossero da corrispondere.
Art. 113
Art. 113.
Riammissione dopo la espulsione.
Il sottufficiale, milite scelto o milite espulso puo' essere riammesso in servizio solo quando siano riconosciuti insussistenti ed infondati gli addebiti che avevano determinata la espulsione. In tal caso, il Consiglio di amministrazione, vagliate le circostanze che determinarono il fatto, esprimera' il proprio avviso sulla posizione di ruolo da conferire al riammesso, esclusa ogni concessione di stipendi o paghe arretrate.
Art. 114
Art. 114.
Restituzione del libretto di invalidita' e vecchiaia.
Al sottufficiale espulso prima del compimento del termine utile per il conseguimento del diritto a pensione sara' restituito il libretto d'iscrizione alla Cassa nazionale per l'invalidita' e vecchiaia.
Art. 115
Art. 115.
Sospensione per invio a giudizio.
I sottufficiali, militi scelti e militi contro i quali sia emesso mandato di cattura, o che siano arrestati in flagranza di reato e rinviati a giudizio, sono di diritto sospesi dall'esercizio delle funzioni e dallo stipendio o paga.
In tutti i casi in cui contro i medesimi sia iniziato procedimento penale, essi possono parimenti essere sospesi dall'esercizio delle funzioni e dallo stipendio o paga, come pure possono esserlo immediatamente, salvo regolare procedimento disciplinare, quando per la gravita' dei fatti loro imputati appaiano passibili della espulsione dal Corpo.
A colui che e' sospeso dallo stipendio o paga od alla famiglia di lui puo' essere corrisposto l'assegno alimentare di cui all'art. 112.
Art. 116
Art. 116.
Conseguenze amministrative e disciplinari in caso di assoluzione.
Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pure ammettendo il fatto, escluda che il sottufficiale, milite scelto o milite vi abbia preso parte, la sospensione e' revocata e l'interessato riacquista il diritto allo stipendio o paga non percepiti in tutto od in parte e gli e' restituita a tutti gli effetti l'anzianita' perduta.
In tutti i casi di assoluzione o di non luogo a procedere, anche per difetto o desistenza di istanza privata, e quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti che rendano punibile disciplinarmente il sottufficiale, milite scelto o milite, l'Amministrazione puo' sottoporlo a Commissione di disciplina, e, qualora sia riconosciuto passibile di sospensione dallo stipendio o dalla paga, non riacquista il diritto agli stipendi o alle paghe in tutto od in parte non percepiti.
Art. 117
Art. 117.
Sospensione per espiazione di pena.
Il sottufficiale, milite scelto o milite condannato con sentenza passata in giudicato a pena restrittiva della liberta' personale, quando non sia passibile di espulsione, e' sospeso dalle funzioni e dallo stipendio o paga, finche' non abbia scontato la pena. Alla famiglia sara' corrisposto l'assegno alimentare nella misura stabilita dall'art. 112.
Art. 118
Art. 118.
Modalita' per la compilazione delle note informative dei sottufficiali, militi scelti e militi.
Le note informative dei sottufficiali, militi scelti e militi sono compilate dall'ufficiale comandante il reparto dal quale dipendono, entro il mese di dicembre di ogni anno, ed annotate per il giudizio di revisione dal comandante del reparto immediatamente superiore.
Analogamente sono compilate le note informative di coloro che prestano servizio presso gli uffici o Comandi.
Art. 119
Art. 119.
Classifiche.
Il giudizio si esprime con punti da 0 a 10, commisurati alla scala seguente:
0 - 4: cattivo
5 - 6: mediocre
7 - 8: buono
9 - 10: ottimo.
La classifica, le note di encomio e quelle di biasimo sono comunicate agli interessati.
Art. 120
Art. 120.
Competenze degli ufficiali.
Agli ufficiali della Milizia nazionale forestale sono dovuti in ogni tempo tutti gli assegni e le competenze ordinarie ed eventuali degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali nella tesa misura e con le stesse modalita' di concessione per questi stabilite, ad eccezione dell'indennita' militare speciale.
Art. 121
Art. 121.
Competenze dei sottufficiali, militi scelti, militi ed allievi militi.
Ai marescialli maggiori, marescialli capi, marescialli, brigadieri e vice brigadieri, militi scelti e militi sono in ogni tempo dovuti gli stipendi e le paghe nella stessa misura e con le stesse modalita' stabilite per i pari grado dell'Arma dei Reali carabinieri.
Agli allievi militi spetta la sola paga di L. 10.50.
Art. 122
Art. 122.
Indennita' varie ai sottufficiali, militi scelti e militi.
Oltre gli stipendi e le paghe stabilite nel precedente articolo, spettano, nella stessa misura e con le stesse modalita' di corresponsione stabilite per i corrispondenti gradi dell'Arma dei Reali carabinieri, ai marescialli, brigadieri, vice brigadieri, militi scelti e militi della Milizia nazionale forestale:
a) il supplemento di servizio attivo;
b) l'aggiunta di famiglia;
c) l'indennita' di rafferma; ((6))
d) l'indennita' mensile d'alloggio, nella stessa misura che si corrisponde ai sottufficiali ed appuntati ammogliati dei Reali carabinieri;
e) l'indennita' di servizio in zona debitamente riconosciuta malarica, quando il sottufficiale, milite scelto o milite risieda in essa abitualmente; ((6))
f) l'indennita' militare e l'aumento alla stessa (per i sottufficiali) nella misura minima e con le modalita' stabilite dall'art. 2 del R. decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206.
L'indennita' di cui alla precedente lettera d) e' stabilita, per i militi ammogliati, nella misura di L. 75 mensili.
Ai sottufficiali, militi scelti e militi, non ammogliati, che non fruiscono d'alloggio in locali demaniali, e' corrisposta l'indennita' d'alloggio di L. 50 mensili.
Ai militi reclutati mediante pubblici concorsi posteriormente all'entrata in vigore del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, e' dovuta un'indennita' complementare in aggiunta alla paga, ai sensi del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n, 2627.
AGGIORNAMENTO (6)
Il D. Lgs. 12 marzo 1948, n. 804 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Sono altresi' soppresse le indennita' di cui all'art. 122, lettere c) ed e) del regolamento approvato con regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997, e ogni altra indennita' eventuale da qualsiasi disposizione prevista, ad eccezione di quelle che in dipendenza di speciali oneri potranno essere confermate nel regolamento da emanarsi in base all'art. 29 del presente decreto".
Il D. Lgs. 12 marzo 1948, n. 804 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Sono altresi' soppresse le indennita' di cui all'art. 122, lettere c) ed e) del regolamento approvato con regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997, e ogni altra indennita' eventuale da qualsiasi disposizione prevista, ad eccezione di quelle che in dipendenza di speciali oneri potranno essere confermate nel regolamento da emanarsi in base all'art. 29 del presente decreto".
Art. 123
Art. 123.
Indennita' di missione per i sottufficiali, militi scelti e militi, in servizio isolato.
Nel servizio prestato per conto dello Stato fuori della ordinaria residenza, spettano le speciali indennita' qui appresso indicate:
a) l'indennita' giornaliera di soggiorno in ragione di L. 20 per i marescialli, L. 16 per i brigadieri e vice brigadieri, L. 14 per i militi scelti e militi, e L. 10 per gli allievi.
L'indennita' e' corrisposta per tutta la durata del servizio, compreso il giorno della partenza e quello del ritorno. Se il servizio nella medesima localita' dura oltre un mese, la misura dell'indennita' di soggiorno da corrispondersi per il tempo successivo e' ridotta ai due terzi. Se la durata del servizio sempre nella stessa localita' eccede i tre mesi, la misura della indennita' per il tempo successivo e' ridotta alla meta'. Qualora la durata del servizio si protragga oltre i sei mesi, la continuazione della corresponsione dell'indennita' e' subordinata ad una speciale autorizzazione ministeriale;
b) rimborso del prezzo del biglietto di 2ª classe per i marescialli e di 3ª classe per i brigadieri, vice brigadieri, militi scelti, militi ed allievi militi sulle ferrovie, tramvie, linee automobilistiche e di navigazione destinate in modo periodico e regolare al pubblico servizio a tariffa ridotta, se questa e' concessa, aumentato di 2/10;
c) rimborso del prezzo netto del biglietto di 2ª classe per i marescialli e 3ª classe per i brigadieri, vice brigadieri, militi scelti, militi ed allievi militi nei trasporti sui piroscafi, aumentato di 2/10;
d) compenso di L. 0.50 per i marescialli, di L. 0.25 per i brigadieri e vice brigadieri, di L. 0.10 per i militi scelti, militi ed allievi militi per ogni chilometro percorso su vie ordinarie, nei viaggi che non possono compiersi con i mezzi di cui alle precedenti lettere b) e c);
e) l'indennita' di trasferta e' aumentata di L. 5.50 giornaliere per il personale che compie il servizio a cavallo;
f) per l'indennita' per conto di terzi non a carico dello Stato, valgono le tariffe e le norme gia' in uso nel Reale corpo delle foreste (art. 4 del decreto Ministeriale - Ministero economia nazionale - 16 novembre 1925).
Per il personale dei distaccamenti e delle stazioni, si considera come ordinaria residenza tutto il territorio di giurisdizione del distaccamento e della stazione.
Per il personale addetto ai Comandi retti da ufficiali, la residenza comprende un raggio di 10 km. dalla sede del Comando.
Art. 124
Art. 124.
Indennita' per giri di servizio nella giurisdizione del proprio reparto.
Nessuna indennita' spetta ai comandanti di distaccamento e di stazione ed ai militi per i giri di servizio e per operazioni nel territorio della propria giurisdizione, che si compiano nelle 24 ore.
Ai comandanti di distaccamento e di stazione ed ai militi compete l'indennita' di percorrenza sulle vie ordinarie ed il rimborso delle spese di viaggio con le norme stabilite per i Reali carabinieri, sempreche' nel giro di servizio tra andata e ritorno si compia un percorso non inferiore ai km. 20 dalla sede del Comando. Detta indennita' e' da computarsi solo per i chilometri eccedenti i primi 20 fra andata e ritorno.
Al personale suddetto, quando, per ragioni di distanza o per giustificati motivi, non possa rientrare nella propria residenza nella stessa giornata, compete un'indennita' di pernottazione, nella misura di L. 12 per i marescialli maggiori, marescialli capi e marescialli, L. 10 per i brigadieri e vice brigadieri, L. 8 per i militi scelti e militi.
L'indennita' di pernottazione e' accresciuta di L. 5.50 per il personale che compie il servizio a cavallo.
Art. 125
Art. 125.
Indennita' di tramutamento.
Nei trasferimenti di sede, sono dovute a tutti gli appartenenti alla Milizia nazionale forestale le indennita' di trasferimento per la famiglia, nella misura e con le modalita' stabilite per l'Arma dei Reali carabinieri.
Art. 126
Art. 126.
Indennita' per servizio di pubblica sicurezza.
Quando gli appartenenti alla Milizia nazionale forestale, richiesti dall'autorita' politica, sono impiegati per la tutela dell'ordine pubblico, hanno diritto alla corresponsione delle indennita' per il servizio di pubblica sicurezza, nella misura e con le norme stabilite per i militi dell'Arma dei Reali carabinieri.
Art. 127
Art. 127.
Compensi speciali.
Ai sottufficiali, militi scelti e militi comandati da soli od in assistenza ad ufficiali per martellate, perizie e stime di piante, consegna e misurazione di legname o altre operazioni forestali nei boschi e nei terreni dei privati o di enti pubblici entro l'ambito della loro circoscrizione, sara' corrisposta la diaria giornaliera per missione ordinaria e il rimborso delle spese effettive di viaggio su trasporti adibiti a pubblico servizio a carico di coloro nell'interesse dei quali l'operazione si esegue, secondo le modalita' stabilite dall'art. 123, lettera f).
Sulle contravvenzioni elevate, il detto personale percepira' l'aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti.
Art. 128
Art. 128.
Indennita' per servizi collettivi.
Per le indennita' per i servizi collettivi, si applicano le norme in vigore per i Reali carabinieri.
Art. 129
Art. 129.
Foggia della divisa.
L'Uniforme, l'armamento e l'equipaggiamento, tanto per gli ufficiali che per i sottufficiali, militi scelti, militi a piedi ed a cavallo, sono stabiliti dal Comando generale della M.V.S.N. ed approvati con decreto Ministeriale.
Art. 130
Art. 130.
Specie di uniforme.
Per i componenti della Milizia nazionale forestale sono prescritte tre specie di uniforme:
a) grande uniforme, che si veste nei giorni in cui e' prescritta la grande uniforme per la M.V.S.N. e nel giorno stabilito per la festa della Milizia nazionale forestale;
b) uniforme di campagna, che si veste in tutti i servizi di campagna;
c) uniforme ordinaria, che si veste in tutte le altre circostanze.
Art. 131
Art. 131.
Armi e munizioni.
L'armamento e' di proprieta' dello Stato: ogni sottufficiale, milite scelto, milite e allievo milite e' responsabile della buona conservazione delle armi affidategli. Le spese di riparazione e di rinnovazione non dovute a cause di servizio sono a carico dei consegnatari.
Le munizioni sono fornite dall'Amministrazione: i consegnatari debbono rispondere delle munizioni consumate senza giustificati motivi.
Coloro che per qualsiasi motivo cessino dal servizio dovranno riconsegnare al superiore immediato tutti gli oggetti di armamento e le munizioni avute in consegna.
Art. 132
Art. 132.
Oggetti di corredo ed equipaggiamento a carico dello Stato.
La prima distribuzione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento ai sottufficiali, militi scelti, militi ed allievi militi e le modificazioni ed i completamenti resi necessari dalle successive promozioni sono a carico dello Stato.
Gli oggetti che fanno parte della prima distribuzione saranno indicati con decreto Ministeriale.
Art. 133
Art. 133.
Rinnovazione oggetti di corredo ed equipaggiamento.
Le rinnovazioni e le riparazioni occorrenti agli oggetti di vestiario ed equipaggiamento dei sottufficiali e della truppa sono a carico degli agenti medesimi.
Gli oggetti di corredo e di equipaggiamento, sia di prima distribuzione, sia rinnovati o riparati, rimangono sempre di proprieta' dello Stato.
Art. 134
Art. 134.
Conto individuale vestiario.
Per ciascun agente e' tenuto un conto individuale vestiario, che sara' dotato, una volta tanto, all'atto dell'apertura, di L. 100 a spese dell'Amministrazione.
Le modalita' di gestione di tale conto, sia per le ritenute mensili e sia per la somministrazione di oggetti di equipaggiamento individuali, saranno stabilite con decreto Ministeriale.
Art. 135
Art. 135.
Acquisto del cavallo.
Gli agenti a cavallo provvedono per proprio conto all'acquisto del cavallo di servizio e della bardatura di prescrizione, in tutto simile a quella dei Reali carabinieri, nonche' alle spese di cura e di ferratura ed a quelle di manutenzione della bardatura.
L'acquisto deve effettuarsi previa autorizzazione del Comando Gruppo legioni.
Art. 136
Art. 136.
Agevolazioni per l'acquisto.
L'Amministrazione agevola la provvista dei cavalli di servizio concedendo agli agenti:
a) un sussidio pari ai due terzi del costo del cavallo col limite massimo di L. 1500, a titolo di concorso per l'acquisto del cavallo stesso, e di L. 200 per la provvista della bardatura;
b) un'anticipazione, entro il limite massimo di L. 1500, della somma differenziale tra il valore del cavallo proposto per l'acquisto e la somma data a titolo di concorso.
Art. 137
Art. 137.
Visita veterinaria.
Per ottenere il concorso e l'anticipazione di cui al precedente articolo, gli agenti debbono sottoporre subito dopo l'acquisto il cavallo all'esame di apposita Commissione, nominata dal comandante di legione, assistita da un ufficiale veterinario del Regio esercito e, in mancanza, da un veterinario provinciale, la quale deve riconoscere al cavallo i requisiti necessari per il servizio che deve prestare e fissarne il prezzo di stima.
Nel verbale della Commissione, fatto in triplo originale, saranno minutamente indicati tutti i dati segnaletici del cavallo.
La Commissione deve accertarsi che l'agente abbia avuta l'autorizzazione all'acquisto dal Comando Gruppo e deve riportarne gli estremi sul verbale.
Art. 138
Art. 138.
Vincolo verso l'Amministrazione.
Il cavallo di servizio acquistato con il concorso dell'Amministrazione rimane vincolato a favore di questa per cinque anni, sia pel servizio come per le somme concesse.
L'agente non puo' venderlo ne' disfarsene in alcun modo senza il consenso del Comando Gruppo, che potra' accordarlo soltanto previe garanzie della restituzione dell'eventuale residuo delle somme concesse all'agente a titolo di sussidio e di anticipazione.
La somma concessa come anticipazione per l'acquisto del cavallo di servizio dovra' essere rimborsata all'Amministrazione in 30 rate mensili uguali, da trattenersi sulla paga dell'agente.
Qualora, per qualsiasi motivo, l'agente cessasse dal servizio a cavallo prima dei cinque anni, l'Amministrazione si rivarra', sul valore del cavallo, tanto della somma concessa a titolo di concorso, diminuita di tanti sessantesimi per quanti mesi di servizio abbia fatto il cavallo, considerando intero il mese cominciato, quanto di quella accordata come anticipazione.
Se il servizio a cavallo cessasse dopo compiuti 5 anni, l'Amministrazione si rivarra' soltanto dell'eventuale residuo della somma concessa come anticipazione.
Quando sia stato estinto totalmente il debito per la somma avuta come anticipazione, il cavallo rimane di proprieta' dell'agente, rimanendo sempre all'Amministrazione il diritto di preferenza per l'acquisto in caso di vendita debitamente autorizzata dal Comando Gruppo legioni.
Art. 139
Art. 139.
Sostituzione del cavallo.
Se dopo cinque anni di servizio prestato si rendesse necessario sostituire il cavallo con altro piu' idoneo, potra' l'Amministrazione concedere un nuovo concorso ed una nuova anticipazione, tenendo pero' conto della differenza di prezzo fra i due cavalli e senza eccedere mai, per l'ammontare del concorso, il limite massimo stabilito nel precedente art. 136.
Nei casi in cui la inidoneita' del cavallo fosse dovuta ad incuria dell'agente, non solo non potra' essere accordato alcun concorso, ma l'agente stesso dovra' rifondere all'Amministrazione l'importo del primo concorso ottenuto. Sulle responsabilita' dell'incuria nei riguardi dell'agente, giudica, inappellabilmente, il Comando Gruppo legioni.
Qualora la sostituzione del cavallo con altro piu' idoneo si rendesse necessaria prima che siano trascorsi cinque anni di servizio, l'Amministrazione si rivarra' nel modo indicato per la cessazione del servizio.
Art. 140
Art. 140.
Indennita' in caso di morte del cavallo.
Quando per esclusiva e comprovata causa di servizio si verifichi la morte di un cavallo passato, a norma del precedente articolo 138, in proprieta' dell'agente, sara' corrisposta all'agente stesso un'indennita' commisurata al prezzo di stima attribuito al cavallo dalla competente Commissione, diminuita di tanti dodicesimi di detto prezzo, quanti sono gli anni di servizio prestati dal cavallo, e della somma concessa dall'Amministrazione a titolo di concorso.
Art. 141
Art. 141.
Indennita' foraggio.
Agli agenti che prestano servizio a cavallo e' corrisposta, oltre il soprassoldo giornaliero stabilito per i militari a cavallo dell'Arma dei Reali carabinieri, un'indennita' giornaliera foraggio pari al costo medio della razione foraggio di secondo grado fissato per il Regio esercito.
Detta indennita' sara' stabilita semestralmente con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Art. 142
Art. 142.
Alloggiamento della Milizia nazionale forestale.
I Comandi, gli Uffici, le Scuole, i Reparti della Milizia nazionale forestale saranno alloggiati in locali demaniali gia' in uso dell'Amministrazione forestale, ovvero in locali concessi a titolo gratuito od oneroso sia dai Comuni, sia dalle Provincie. Solo eccezionalmente si ricorrera' a locali privati, mediante regolare contratto di affittanza.
I locali, in ogni caso, saranno presi in regolare consegna dalla Milizia nazionale forestale.
Art. 143
Art. 143.
Alloggi di concessione e di servizio.
Nei locali in consegna alla Milizia nazionale forestale potranno essere ricavati alloggi da assegnare ad ufficiali o sottufficiali: detti alloggi potranno essere di servizio o di concessione e saranno assegnati con le stesse norme stabilite per i Reali carabinieri.
Art. 144
Art. 144.
Qualifica degli alloggi.
La qualifica di alloggio di servizio o di concessione e' caso per caso stabilita dal Comando Gruppo legioni forestali, fermo il principio, in linea di massima, che il numero degli alloggi di servizio dovra' essere limitato ad uno per ogni Comando, Scuola, ecc.
L'alloggio di servizio compete di diritto solamente ai comandanti delle Scuole ed al comandante del Gruppo Legioni, al quale ultimo spetta anche il mobilio.
Per gli alloggi non di servizio, e quindi a pagamento, si seguiranno le norme concordate tra il Ministero delle finanze e quello della guerra e della marina.
Art. 145
Art. 145.
Trasporti.
Agli ufficiali, sottufficiali, militi scelti e militi sono estese le norme in vigore per i trasporti del Regio esercito.
Art. 146
Art. 146.
Trasporti sulle linee tramviarie ed automobilistiche.
Gli appartenenti alla Milizia nazionale forestale in divisa, o muniti di uno speciale segno di riconoscimento se indossano l'abito civile, hanno diritto al libero percorso sulle linee tramviarie ed automobilistiche urbane: gli ufficiali senza limitazione di numero; i sottufficiali, militi scelti e militi limitatamente a due per ogni vettura, con l'obbligo di prendere posto in piedi uno per piattaforma.
Art. 147
Art. 147.
Assegnazione automezzi.
Il comandante del Gruppo Legioni forestali ed i comandanti delle legioni e della coorte autonoma della Sardegna sono provvisti di un'autovettura idonea allo speciale servizio della Milizia nazionale forestale.
Art. 148
Art. 148.
Manutenzione automezzi.
Per l'esercizio e manutenzione delle autovetture valgono le norme in vigore per gli automezzi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 149
Art. 149.
Scopi della Milizia forestale ausiliaria.
La Milizia forestale ausiliaria ha lo scopo di concorrere alla sorveglianza e tutela dei boschi, nonche' al servizio per l'applicazione delle leggi in materia di caccia, pesca, tratturi e trazzere.
Alla Milizia forestale ausiliaria non possono essere attribuiti in nessun caso compiti tecnici e d'istituto, ma solo quelli attinenti al servizio di polizia.
Art. 150
Art. 150.
Reclutamento.
((Alla Milizia forestale ausiliaria istituita coll'art. 12 della legge 13 dicembre 1928-VI, n. 3141, possono appartenere come militi coloro che abbiano compiuto il 20° anno di eta' e non abbiano superato il 55°, che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista e che risultino idonei per condizioni fisiche, morali e per precedente servizio militare. Le nomine dei militi della Milizia forestale ausiliaria sono fatte, previo accertamento dei requisiti tecnici degli elementi reclutabili, con decreto del comandante della Milizia forestale)).
Art. 151
Art. 151.
Ordinamento.
La Milizia forestale ausiliaria e' costituita in 76 nuclei, in numero di uno per ciascuna coorte e centuria.
Il suo servizio e' volontario e risponde a tutte le caratteristiche stabilite per la M.V.S.N., in quanto non contrastino con le disposizioni del presente regolamento.
Art. 152
Art. 152.
Disciplina.
Agli appartenenti alla Milizia forestale ausiliaria chiamati in servizio sono applicate tutte le norme disciplinari previste per la M.V.S.N. e dal presente regolamento.
Art. 153
Art. 153.
Armamento e vestiario.
Gli appartenenti alla Milizia forestale ausiliaria sono autorizzati fuori servizio a portare uno speciale bracciale verde recante il distintivo della Milizia nazionale forestale.
Essi possono vestire l'uniforme solo in caso di regolare chiamata in servizio.
Gli appartenenti alla Milizia forestale ausiliaria sono armati. Le armi verranno ad essi distribuite per la durata del servizio dai comandanti di coorte e di centuria.
Art. 154
Art. 154.
Indennita' varie.
Agli appartenenti alla Milizia forestale ausiliaria si applicano le norme amministrative in vigore nella Milizia volontaria ordinaria.
Art. 155
Art. 155.
Ufficiali provvisti di laurea in agraria od in ingegneria.
Gli ufficiali della Milizia nazionale forestale attualmente in servizio con grado inferiore a console, che siano muniti di laurea in agraria od in ingegneria, saranno inviati in ordine di grado e di anzianita', compatibilmente con le esigenze del servizio, a frequentare un corso speciale d'istruzione forestale presso il Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze, con l'obbligo di munirsi del relativo diploma di specializzazione.
Gli ufficiali che ottengano tale diploma e posseggano gli altri requisiti per l'iscrizione nei quadri d'avanzamento potranno conseguire la promozione, sempre che vi siano vacanze di posti oltre quelle di cui all'ultimo comma del presente articolo.
Dette promozioni saranno conferite con riserva di anzianita' relativa.
La posizione degli ufficiali, che non abbiano potuto essere inviati per esigenze di servizio a frequentare il prescritto corso d'istruzione secondo l'ordine d'anzianita', rimarra' sospesa e sara' presa in esame, agli effetti dell'avanzamento, dopo che detti ufficiali avranno conseguito il diploma di specializzazione. La loro eventuale promozione decorrera', a tutti gli effetti, dal giorno successivo a quello in cui si era verificata la vacanza nel grado superiore.
Annualmente, sara' lasciato vacante in organico un numero di posti corrispondente a quello degli ufficiali che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma.
Art. 156
Art. 156.
Ufficiali sforniti di laurea in agraria od in ingegneria.
Gli ufficiali della Milizia nazionale forestale attualmente in servizio, e di grado inferiore a console, muniti di titoli di studio per essere ammessi ai Regi istituti superiori agrari od alle Regie scuole di ingegneria, dovranno ottenere il titolo universitario entro l'anno 1933 per poi conseguire anche il diploma di specializzazione forestale.
Frattanto, essi non potranno essere destinati a servizi tecnici ne' potranno essere promossi di grado.
Art. 157
Art. 157.
Ufficiali sforniti di titoli per essere ammessi ai Regi istituti superiori.
Gli ufficiali attualmente in servizio, sforniti di titoli per essere ammessi ai Regi istituti superiori agrari e forestali o alle Regie scuole di ingegneria, saranno destinati esclusivamente ai servizi di vigilanza o di amministrazione, e non potranno godere di promozioni.
Art. 158
Art. 158.
Ufficiali provenienti dai soppressi ruoli tecnici (gruppo A).
Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 155, 156 e 157 non riguardano gli ufficiali provenienti dal ruolo tecnico (gruppo A) del soppresso Corpo Reale delle foreste e da quello dell'ex-regime austro-ungarico.
Art. 159
Art. 159.
Completamento dei quadri degli ufficiali.
Per il completamento dei quadri in relazione alle vacanze esistenti all'atto della pubblicazione del presente regolamento e' consentito:
a) il passaggio nella Milizia nazionale forestale dei funzionari del soppresso Real corpo delle foreste che abbiano gia' fatto domanda all'atto della costituzione della Milizia.
Il Consiglio di amministrazione riprendera' in esame le domande corredandole di tutti gli elementi informativi, e deliberera' in modo insindacabile l'ammissione o meno nella Milizia nazionale forestale con il grado corrispondente a quello che i richiedenti ricoprono nel ruolo civile forestale;
b) che, nel primo concorso normale per l'assunzione nella Milizia nazionale forestale col grado di capo manipolo, tre posti siano riservati agli avventizi che, alla data del bando di concorso, non abbiano superato i 45 anni d'eta', siano provvisti delle prescritte lauree, prestino servizio nell'Amministrazione forestale da oltre 4 anni ed abbiano fatta domanda di passaggio alla Milizia nazionale forestale all'atto della sua costituzione.
Art. 160
Art. 160.
Sottufficiali.
Nella prima applicazione del presente regolamento, e' data facolta' al Consiglio d'amministrazione di attuare promozioni speciali a vice brigadieri fra i militi scelti e militi che diano sicuro affidamento di bene coprire detto grado e posseggano uno dei seguenti requisiti:
a) otto anni di servizio forestale;
b) aver conseguito precedentemente grado di ufficiale o sottufficiale nel Regio esercito o nella M.V.S.N. o negli altri Corpi armati;
c) che posseggano la licenza tecnica o titolo equipollente.
Art. 161
Art. 161.
Trattamento economico ai provenienti dai soppressi Corpi.
Se nella prima applicazione del nuovo ordinamento un agente proveniente dai soppressi Corpi venga a fruire di un trattamento economico inferiore a quello di cui usufruiva in passato, conservera' la differenza a titolo di assegno personale, da riassorbirsi nei successivi aumenti.
Art. 162
Art. 162.
Facolta' di trattenere in servizio gli agenti che hanno maturato il diritto a pensione.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta del Comando Gruppo legioni forestali, ha facolta', nell'interesse dell'Amministrazione, di rinviare, fino a che non sia raggiunta la sistemazione dei ruoli organici, il collocamento a riposo degli agenti della Milizia nazionale forestale, provenienti dal personale di custodia del Real corpo delle foreste, Regi tratturi e trazzere ed Ispettorato generale della pesca, quand'anche abbiano raggiunto i limiti per la pensione.
Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
Acerbo.
Il Ministro per le finanze:
Mosconi.
Tabelle
Tabella A.
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella B.
Parte di provvedimento in formato grafico