Costituzione, con sede in Bari, di un Ente autonomo denominato «Fiera del Levante». (029U1874)
Art. 21
Art. 21.
Le eccedenze attive di ciascun esercizio saranno devolute:
a) il 40 % in aumento del patrimonio;
b) il 40 % per la costituzione della riserva;
c) il 20 % a disposizione del Consiglio generale.