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Costituzione, con sede in Bari, di un Ente autonomo denominato «Fiera del Levante». (029U1874)

Art. 21


Art. 21.

Le eccedenze attive di ciascun esercizio saranno devolute:

a) il 40 % in aumento del patrimonio;

b) il 40 % per la costituzione della riserva;

c) il 20 % a disposizione del Consiglio generale.