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Aggregazione di parte del territorio del comune di Angri al comune di Scafati, ed aggregazione del comune di Sant'Egidio del Monte Albino a quello di Angri. (029U0593)

Preambolo
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtu' dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.




La parte del territorio del comune di Angri, compresa fra l'attuale confine col comune di Scafati, la via Orta Longa, il tronco della via Palmentelle che congiunge la via nazionale delle Calabrie con la linea ferroviaria Napoli-Salerno e la linea ferroviaria stessa fino alla via Pizzone Salice, e' aggregata al comune di Scafati.

Art. 2.




Il comune di Sant'Egidio del Monte Albino e' aggregato a quello di Angri.
((1))
AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 189, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il comune di S. Egidio del Monte Albino, aggregato con R. decreto 28 marzo 1929, n. 593, al comune di Angri, e' ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo".

Art. 3.




Con decreto del Ministro per l'interno sara' approvata la pianta particolareggiata del nuovo confine tra i comuni di Angri e Scafati.

Art. 4.




Il prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, determinera', ai sensi ed agli effetti dell'articolo 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, le condizioni dell'aggregazione del comune di Sant'Egidio del Monte Albino a quello di Angri e provvedera' altresi', in dipendenza delle modificazioni di circoscrizione disposte con l'art. 3, secondo comma, della legge 29 marzo 1928, n. 621, e con l'art. 1 del presente decreto, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Angri e Scafati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi' 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 aprile 1929 - Anno VII.

Atti del Governo, registro 283, foglio 218. - FERZI.