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Approvazione del regolamento generale sul funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni. (029U0519)

Art. 21


Art. 21.

L'Istituto e' amministrato da un Consiglio di nove membri, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il presidente e due consiglieri sono designati dal Capo del Governo; tre consiglieri sono designati, ciascuno, rispettivamente dai Ministeri delle comunicazioni, dell'economia nazionale e delle finanze.

I rimanenti tre consiglieri saranno eletti dagli iscritti all'Istituto.

Il Consiglio di amministrazione eleggera' tra i suoi componenti un vice-presidente.