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Modifica all'art. 28 del vigente regolamento sulla sanita' marittima. (029U0871)

Articolo unico.



Al secondo capoverso dell'art. 28 del regolamento per la sanita' marittima, modificato col R. decreto 29 novembre 1925, n. 2288, e' sostituito il seguente:

«Le sessioni di esame sono indette a cura del Ministero dell'interno ogni cinque anni, o entro minor tempo quando cio' sia richiesto dalle esigenze del servizio sanitario della Marina mercantile».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 21 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Ciano

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 giugno 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 285, foglio 34. - Mancini.