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Istituzione in Roma ed erezione in ente morale della « Fondazione nazionale Figli del Littorio », e approvazione del relativo statuto. (029U0192)

Art. 1.



E' istituita in Roma ed eretta in ente morale ad ogni effetto di legge la « Fondazione nazionale Figli del Littorio » alla quale sono applicabili tutte le disposizioni di favore vigenti per le istituzioni analoghe.