Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, 6 novembre 1926, n. 1848. (029U0062)
Art. 366
Art. 366.
La Commissione interroga, in privato, l'autorita' locale di pubblica sicurezza, gli interessati e i testimoni indicati dalle parti, ed assume tutte le informazioni che ravvisa opportune.
La Commissione delibera a maggioranza di voti.
Un funzionario di pubblica sicurezza e' segretario della Commissione.
Le decisioni della Commissione sono comunicate al ricorrente, a cura dell'autorita' locale di pubblica sicurezza.