Riunione dei comuni di Bianzano, Monasterolo del Castello e Spinone in un unico Comune denominato «Spinone dei Castelli» con capoluogo Spinone. (028U1521)
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtu' dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'intento;
Abbiamo decretato e decretiamo:
I comuni di Bianzano, Monasterolo del Castello e Spinone, in provincia di Bergamo, sono riuniti in unico Comune denominato «Spinone dei Castelli» con capoluogo Spinone. ((1))
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 giugno 1928 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 luglio 1928 Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 81. - Sirovich.
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 599, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il comune di Monasterolo del Castello, fuso coi comuni di Biangano e Spinone in unico Comune, denominato Spinone dei Castelli, in virtu' del regio decreto 7 giugno 1928, n. 1521, e' ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo".
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 599, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il comune di Monasterolo del Castello, fuso coi comuni di Biangano e Spinone in unico Comune, denominato Spinone dei Castelli, in virtu' del regio decreto 7 giugno 1928, n. 1521, e' ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo".