Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, sull'ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono. (027U2822)
Art. 21
Art. 21.
Le indagini per l'accertamento della maternita', ai sensi dell'art. 9 del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, debbono essere possibilmente compiute per mezzo di ispettori sanitari o di apposite assistenti visitatrici di comprovata serieta' e riservatezza.