Norme di coordinamento della legge e del regolamento sulle professioni di ingegnere e di architetto con la legge sui rapporti collettivi del lavoro, per cio' che riflette la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti. (027U2145)
Art. 1.
L'albo degli ingegneri e' separato da quello degli architetti.
Gli iscritti nell'albo degli ingegneri, i quali si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 54 del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto, approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, hanno diritto di compiere tutte le mansioni di spettanza della professione di architetto e possono ottenere perizie ed incarichi a questa relative, senza bisogno di essere iscritti anche nell'albo degli architetti. E' pero' in loro facolta' di chiedere l'iscrizione anche in questo albo.
Egualmente gli iscritti nell'albo degli architetti, che si trovino nelle condizioni di cui nei capoversi del medesimo art. 54, hanno facolta' di esercitare le mansioni ivi indicate, anche ai fini di perizie o di incarichi, senza diritto di iscrizione nell'albo degli ingegneri.