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Approvazione del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei Magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti Magazzini generali. (027U0126)

Art. 21


Art. 21.

Presso i Magazzini generali potranno stabilirsi appositi locali o capannoni per depositarvi momentaneamente le merci arrivate in attesa della dichiarazione per deposito.

Questi locali o capannoni dovranno essere chiusi a due chiavi, delle quali una sara' tenuta dalla dogana e l'altra dall'amministrazione dei magazzini.