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Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici. (027U0147)

Art. 21


Art. 21.

Registro dei titolari dell'autorizzazione e dei direttori tecnici.

Presso il Ministero dell'interno e' tenuto un registro dei titolari delle autorizzazioni a utilizzare, ovvero a custodire e conservare in magazzini o depositi, gas tossici, rilasciate a' sensi degli articoli 8, 12 e 14, nonche' dei rispettivi direttori tecnici.