Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici. (027U0147)
Art. 21
Art. 21.
Registro dei titolari dell'autorizzazione e dei direttori tecnici.
Presso il Ministero dell'interno e' tenuto un registro dei titolari delle autorizzazioni a utilizzare, ovvero a custodire e conservare in magazzini o depositi, gas tossici, rilasciate a' sensi degli articoli 8, 12 e 14, nonche' dei rispettivi direttori tecnici.