Costituzione della Scuola agraria A. Cecon, in Dignano d'Istria, in Ente consorziale autonomo. (025U1383)
Preambolo
Vista la deliberazione 10 gennaio 1925 della Giunta provinciale straordinaria dell'Istria;
Vista la deliberazione 11 settembre 1924 del comune di Dignano d'Istria;
Vista la deliberazione 24 aprile 1925 della Scuola agraria di fondazione A. Cecon, in Dignano d'Istria;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 9.
Su deliberazione del Consiglio d'amministrazione, il personale attualmente in carica potra' essere conservato con rispetto ai diritti acquisiti di trattamento economico e di carriera.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 8 luglio 1925.
VITTORIO EMANUELE.
Nava.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 101. - Casati.
Art. 1.
La Scuola agraria A. Cecon, in Dignano d'Istria, a corso invernale ha per iscopo di completare l'educazione e l'istruzione dei giovani figli di agricoltori provvisti di licenza elementare, fornendo ad essi le nozioni fondamentali di agraria necessarie al coltivatore.
Presso la Scuola vi saranno corsi temporanei stagionali, per istruire praticamente i contadini adulti in determinati lavori agricoli e nelle industrie proprie delle aziende agrarie.
Si daranno pure corsi per giovani contadine per istruirle nella bachicoltura, pollicoltura, apicoltura e orticoltura.
Art. 2.
La Scuola e' costituita in Ente consorziale autonomo con personalita' giuridica, sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'economia nazionale. La sorveglianza tecnica e' affidata al personale direttivo della cattedra ambulante di agricoltura per l'Istria.
Del consorzio fanno parte lo Stato, l'Ente Scuola agraria di fondazione A. Cecon, la provincia dell'Istria, e il comune di Dignano d'Istria, nonche' quegli Enti pubblici che contribuiscano con assegnazioni annue continuative non inferiori a L. 5000.
Art. 3.
L'Ente Scuola agraria di fondazione Angelo Cecon, in Dignano, mette a disposizione della Scuola quanto costituisce il suo patrimonio immobiliare e mobiliare. Contribuiscono nelle spese di mantenimento lo Stato, con annue lire 20,000, stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale al cap. 52 (all. 7, n. 40) dell'esercizio 1925-26 e corrispondenti degli esercizi a venire; la provincia dell'Istria con L. 3000 annue; il comune di Dignano d'Istria con L. 3000 annue.
Art. 4.
La Scuola e' retta da un Consiglio d'amministrazione composto d'un rappresentante del Governo nominato dal Ministero dell'economia nazionale; di due rappresentanti dell'Ente «Scuola agraria di fondazione Angelo Cecon», tra i quali deve esservi il presidente del curatorio; di un rappresentante della provincia dell'Istria; di un rappresentante del comune di Dignano di Istria e del direttore della Scuola con le funzioni di segretario; nonche' di un rappresentante degli Enti che contribuiscano al mantenimento della Scuola stessa con assegnazioni annue continuative non inferiori a L. 5000.
Spetta al Consiglio di amministrazione di provvedere al funzionamento della Scuola.
I componenti elettivi durano in ufficio tre anni e possono essere confermati.
I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.
Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente che dura in ufficio un anno e puo' essere confermato.
Il presidente ha la rappresentanza legale della Scuola.
Art. 5.
Il personale della Scuola si compone del direttore che viene nominato dal Consiglio di amministrazione, ma la cui nomina dev'essere approvata dal Ministero dell'economia nazionale, e del personale inferiore e di servizio strettamente necessario al funzionamento della Scuola, nominato dal Consiglio d'amministrazione su proposta del direttore.
Art. 6.
Il direttore ha il governo didattico, tecnico, amministrativo e disciplinare della Scuola e dell'azienda agraria annessavi; redige d'intesa col direttore della cattedra ambulante di agricoltura, il programma di insegnamento in armonia coi fini della Scuola, compila i conti consuntivi ed i bilanci preventivi della Scuola e dell'azienda agraria da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'amministrazione, che li comunichera', per visione, al Ministero dell'economia nazionale, redige il regolamento interno, cura l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.
Il direttore e' il consegnatario responsabile, di fronte al Consiglio di amministrazione, di tutto il materiale esistente nella Scuola e nell'azienda agraria che ricevera' in consegna all'atto della assunzione dell'ufficio.
Art. 7.
Il direttore sara' assicurato all'Istituto nazionale delle assicurazioni, il personale tecnico superiore e di servizio sara' iscritto presso la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali.
Art. 8.
Un regolamento organico e disciplinare, proposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministero dell'economia nazionale, disciplinera' il funzionamento didattico ed amministrativo della Scuola, determinera' per il personale la misura dello stipendio iniziale e degli aumenti periodici successivi; fissera' le norme per l'assunzione, la conferma in servizio ed il trattamento di quiescenza, nonche' le norme disciplinari.