Costituzione del Regio istituto commerciale di Trieste in Ente pubblico autonomo con personalita' giuridica propria. (025U0501)
Preambolo
Vista la legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'ordinamento dell'istruzione media commerciale;
Visto il decreto Ministeriale 2 agosto 1924, registrato alla Corte dei conci il 9 agosto 1924, reg. n. 7 Ministero economia nazionale, foglio n. 236, con il quale la Regia accademia di commercio di Trieste e' stata riconosciuta come Regio istituto commerciale alla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale:
Vista la deliberazione in data 27 febbraio 1925, con la quale la provincia di Trieste ha assegnato un contributo annuo di L. 10,000 al Regio istituto commerciale di Trieste;
Vista la deliberazione in data 6 febbraio 1925, con la quale il comune di Trieste si e' assunto l'obbligo di fornire al Regio istituto commerciale di Trieste i locali occorrenti, di provvedere alla loro manutenzione ed alle spese per la fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento;
Vista la deliberazione in data 23 maggio 1924, con la quale la Camera di commercio ed industria di Trieste ha assegnato un contributo annuo di L. 20,000 al Regio istituto commerciale di Trieste;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE.
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessita' di uniformare l'ordinamento del Regio istituto commerciale di Trieste alle norme sancite dal citato R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749;
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con il Ministro per le finanze. Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Il Regio istituto commerciale di Trieste e' costituito, in conformita' del R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, in Ente pubblico autonomo con personalita' giuridica propria sotto la vigilanza didattica ed amministrativa del Ministero dell'economia nazionale.
Al Regio istituto commerciale di Trieste rimane annessa la scuola commerciale gia' esistente ed esso percio' assume il titolo di Regio istituto-scuola commerciale di Trieste.
Art. 2.
Contribuiscono al mantenimento del Regio istituto-scuola commerciale di Trieste:
il Ministero dell'economia nazionale, con annue lire 250,000;
la provincia di Trieste, con annue L. 10,000;
la Camera di commercio e industria di Trieste, con annue L. 20,000;
il comune di Trieste fornendo alla Scuola i locali occorrenti, provvedendo alla loro manutenzione, e assumendo a proprio carico le spese per la fornitura d'acqua, di illuminazione e di riscaldamento per tutti i servizi della Scuola.
Art. 3.
Il Consiglio di amministrazione del Regio istituto-scuola commerciale di Trieste si compone di un delegato del Ministero dell'economia nazionale e di uno per ciascuno della Provincia, del Comune e della Camera di commercio e industria di Trieste. Potranno anche avere un delegato nel predetto Consiglio di amministrazione quegli Enti che si obbligheranno a corrispondere un contributo annuo fisso non inferiore a L. 15,000.
Art. 4.
Per curare il riordinamento della Scuola potra' essere nominato con decreto Ministeriale un Commissario governativo, che cessera' dall'incarico con la regolare costituzione del Consiglio di amministrazione, composto in conformita' dell'art. 3. Nel decreto di nomina saranno definite le attribuzioni del Commissario governativo.
Art. 5.
Con decreto del Ministro per l'economia nazionale sara' provveduto alla formazione della pianta organica del Regio Istituto-scuola commerciale di Trieste entro i limiti delle somme stabilite per contributi ordinari.
Art. 6.
Limitatamente ai posti in organico sara' confermato nel ruolo del Regio istituto-scuola commerciale di Trieste il personale effettivo gia' a carico dello Stato e che presta servizio in quella Scuola.
Nei limiti delle somme stabilite per contributi ordinari potranno essere confermati come titolari fuori ruolo anche gli insegnanti effettivi le cui cattedre, nella pianta organica, non fossero comprese fra quelle da assegnarsi ad insegnanti titolari.
Art. 7.
Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni che finora hanno regolato l'ordinamento della Regia accademia di commercio di Trieste.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 aprile 1925.
VITTORIO EMANUELE.
Nava - De' Stefani.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 172. - Granata.