Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. (024U0827)
Art. 309
Art. 309.
Qualora la ragioneria o la Corte dei conti dovessero muovere rilievi in merito a spese delle qualsiasi disposto il pagamento mediante assegno, questo deve sempre essere, insieme alla contromatrice, restituito all'ufficio mittente allegandolo al rilievo.
A seconda dell'esito del rilievo stesso, l'assegno o viene riprodotto per l'ulteriore corso ai termini dei due articoli precedenti, ovvero e', a cura dell'ufficio che lo ha emesso, annullato ed unito alla matrice rispettiva.