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Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. (024U0827)

Art. 309


Art. 309.


Qualora la ragioneria o la Corte dei conti dovessero muovere rilievi in merito a spese delle qualsiasi disposto il pagamento mediante assegno, questo deve sempre essere, insieme alla contromatrice, restituito all'ufficio mittente allegandolo al rilievo.

A seconda dell'esito del rilievo stesso, l'assegno o viene riprodotto per l'ulteriore corso ai termini dei due articoli precedenti, ovvero e', a cura dell'ufficio che lo ha emesso, annullato ed unito alla matrice rispettiva.