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Istituzione ed erezione in Ente morale del « Consiglio nazionale di ricerche » e della « Unione accademica nazionale ». (023U2895)

Art. 1.



Sono istituiti in Roma, ed eretti in Enti morali:

E' istituito in Roma ed e' eretto in ente morale il Consiglio nazionale delle ricerche. ((4))

la « Unione accademica nazionale » aderente alla « Unione accademica internazionale » pure residente a Bruxelles. (3)

Scopi delle due istituzioni sono quelli previsti dagli statuti delle due istituzioni internazionali cui aderiscono.

AGGIORNAMENTO (3)


La L. 21 giugno 1938, n. 1031 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "L'Unione Accademica nazionale, istituita ed eretta in ente morale con R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2895, e coordinata, con la istituzione della Reale Accademia d'Italia con Regio decreto-legge 8 aprile 1929-VII, n. 617, e' soppressa e le sue funzioni sono assunte dal Consiglio nazionale delle Accademie".

AGGIORNAMENTO (4)


Il Regio D.L. 4 marzo 1943, n. 62 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Il Consiglio nazionale delle ricerche, istituito in Roma col R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2895, e' il Supremo Consiglio scientifico-tecnico dello Stato ed e' posto alle dirette dipendenze del DUCE del Fascismo, Capo del Governo.
Esso e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico ed ha gestione autonoma".