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Norme per la navigazione aerea. (023U2207)

Art. 1.



Lo Stato esercita sovranita' piena ed esclusiva sullo spazio atmosferico che sovrasta il suo territorio, comprese in esso le acque territoriali.

Agli effetti di tale sovranita', per territorio dello Stato devesi intendere il territorio nazionale, metropolitano e coloniale, e quello dei protettorati e dei Paesi affidati per mandato e per qualsiasi altro titolo allo Stato italiano, quando speciali convenzioni internazionali non dispongano diversamente.