Norme per i militari della R. guardia di finanza in servizio di sentinella, di vedetta, di appostamento o di perlustrazione nelle zone di vigilanza doganale. (023U1876)
Art. 1.
I militari della R. guardia di finanza in servizio di sentinella, di vedetta, di appostamento o di perlustrazione nelle zone di vigilanza doganale sono equiparati alle sentinelle in servizio di presidio, con parita' di attribuzioni e di prerogative.
Nell'esecuzione dei servizi anzidetti, i militari debbono tenere le armi da fuoco cariche.