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Norme per i militari della R. guardia di finanza in servizio di sentinella, di vedetta, di appostamento o di perlustrazione nelle zone di vigilanza doganale. (023U1876)

Art. 1.




I militari della R. guardia di finanza in servizio di sentinella, di vedetta, di appostamento o di perlustrazione nelle zone di vigilanza doganale sono equiparati alle sentinelle in servizio di presidio, con parita' di attribuzioni e di prerogative.

Nell'esecuzione dei servizi anzidetti, i militari debbono tenere le armi da fuoco cariche.