Norme per l'applicazione del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei Convitti Nazionali. (023U1413)
Art. 1.
La situazione del personale direttivo ed insegnante, in relazione all'ordinamento delle scuole, prescritto dal R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sara' fatta, con effetto dall'anno scolastico 1923-24, dal Ministro della pubblica istruzione, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
Contro tale sistemazione e' ammesso ricorso alla 4ª Sezione del Consiglio di Stato solo per incompetenza o per eccesso di potere.