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Modifica dell'art. 6 del R. decreto 1° febbraio 1922, n. 36 relativo a provvedimenti per il porto di Palermo. (023U1372)

Articolo unico.



Ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nel R. decreto 1° febbraio 1922, n. 36, e' modificato come appresso l'articolo 6:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici saranno stanziate le seguenti somme per provvedere al pagamento delle opere di cui all'art. 1, lettera A del presente decreto:

Esercizio 1922-23 L. 10,000,000.--

Id. 1923-24 » 20,000,000.--

Id. 1924-25 » 20,000,000.--

Id. 1925-26 » 20,000,000.--

Id. 1926-27 » 20,000,000.--

Id. 1927-28 » 20,000,000.--

Id. 1928-29 » 20,000,000.--

Id. 1929-30 » 20,000,000.--

Id. 1930-31 » 25,000,000.--

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L. 175,000,000.--
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Gli stanziamenti di cui sopra saranno prelevati, fino alla concorrenza delle somme disponibili, dai fondi autorizzati per il porto di Palermo dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 2062.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Carnazza - A. De' Stefani - T. De Revel.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.