Che da' facolta' al Ministro dell'interno di dichiarare sciolte le Amministrazioni delle Congregazioni di carita' e di tutte le Istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti in uno stesso Comune, e di affidarne la gestione a speciali commissari o Commissioni. (023U0976)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))