Che autorizza il Ministero delle poste e dei telegrafi a stipulare con la Cassa nazionale di assicurazioni per gli infortuni degli operai sul lavoro, apposite convenzioni allo scopo di indennizzare il personale postale viaggiante ed i guardafili telegrafici e telefonici nella eventualita' di sinistri derivanti dallo adempimento delle loro speciali attribuzioni. (023U0765)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))