Che determina la lezione ufficiale dei nomi dei comuni e di altre localita' dei territori annessi. (023U0800)
Art. 1.
Agli effetti di cui negli articoli seguenti, sono pubblicati gli uniti elenchi di nomi dei Comuni e di altre localita' delle nuove Provincie del Regno, visti e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro dell'interno.
Lo stesso Ministro e' autorizzato a pubblicare, con proprio decreto, agli effetti medesimi, gli elenchi che successivamente si rendessero necessari, e ad introdurre le variazioni occorrenti in quelli allegati al presente decreto.
Per i nomi di luogo non compresi negli elenchi uniti al decreto - e cioe' per i nomi delle localita' minori, e delle sedi d'uffici che venissero nuovamente costituiti, ed in generale per tutti i nomi degli Enti geografici e topografici non ancora fissati ufficialmente - le Autorita' e le Amministrazioni accoglieranno intanto le forme adottate nei Prontuari e Repertori della Reale Societa' geografica italiana.