Concernente disposizioni per il funzionamento delle ragionerie delle Amministrazioni centrali e per il passaggio del relativo personale alla dipendenza del Ministero delle finanze. (023U0599)
Art. 1.
Le ragionerie delle Amministrazioni centrali sono uffici del Ministero delle finanze, alle dipendenze della Ragioneria generale dello Stato.
Nell'adempimento delle proprie funzioni, le ragionerie osservano e vigilano perche' siano osservate le leggi e tutte le disposizioni impartite dal Ministro delle finanze:
a) per la conservazione del patrimonio dello Stato;
b) per l'esatto accertamento delle entrate;
c) per la parsimoniosa e corretta gestione dei fondi autorizzati per le spese delle varie Amministrazioni.
Collaborano, inoltre, sotto l'autorita' dei singoli Ministri, o dei capi delle Amministrazioni aventi ordinamenti autonomi al regolare andamento dei servizi per quanto si riferisce alla gestione finanziaria e al disimpegno delle attribuzioni di carattere contabile.