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Che approva la convenzione con la Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini per la posa di un cavo telegrafico fra l'Italia e l'America del Sud altro cavo fra l'ltalia e la Grecia, ed un terzo fra l'Italia e le Azzorre. (023U0427)

Art. 20


Art. 20.


In caso d'interruzione del servizio sul cavo fra l'Italia e l'America del Sud per una durata superiore a 120 giorni, la Compagnia dovra' pagare una ammenda di L. 100 al giorno, a partire dal primo giorno dell'interruzione, salvoche' la Compagnia non possa dimostrare che la riparazione non ha potuto aver luogo per causa di forza maggiore.

Se la interruzione si prolunga per oltre due anni (salvo sempre il caso di forza maggiore) il Ministero delle Poste e dei Telegrafi ha facolta' di annullare la presente Convenzione, e la cauzione di cui all'art. 17 resta acquisita al Governo italiano.