Che estende agli impiegati di cancelleria, di ragioneria e agli inservienti addetti agli organi giudiziari delle nuove Provincie, l'assegno mensile temporaneo preveduto dall'art. 14 della legge 13 agosto 1921, n. 1080. (023U0339)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))