Concernente il privilegio degli Istituti di credito per le stime degli immobili nei procedimenti di incanto, giusta l'art. IV lettera c) dell'Ordinanza ministeriale austriaca 28 ottobre 1865 B. L. I. n. 110, mantenuta in vigore dall'art. 5 della legge di introduzione al regolamento esecutivo vigente nelle nuove Provincie. (023U0280)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))