Con cui si stabilisce che le funzioni demandate al Consiglio d'amministrazione dal R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, sono esercitate per i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie e per gli uscieri giudiziari, dalla Commissione centrale istituita presso il Ministero della giustizia con l'art. 10 della legge 13 luglio 1911, n. 720. (023U0277)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))