N NORME. red.it

Che estende alle nuove Provincie la legge 11 giugno 1922, n. 778, per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse artistico. (023U0241)

Art. 1.



Ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n 1332, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e' estesa la legge 11 giugno 1922, n. 778, per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse artistico.