Che istituisce, presso la Corte di appello di Venezia, un Comitato centrale per la liquidazione e l'immediato pagamento, sotto determinate condizioni, di indennita' per danni di guerra. (023U0007)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))