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Che estende alle localita' danneggiate dal terremoto del 6-7 settembre 1920 le norme contenute nel decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1916, n. 54 per la cessione ai Comuni delle aree occupate e dei ricoveri su di esse costruiti in conseguenza del terremoto stesso. (022U1765)

Art. 1.


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 del R. decreto 23 settembre 1920, numero 1315, recante provvedimenti per le localita' danneggiate dal terremoto del 6-7 settembre 1920;

Visto l'art. 8 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705;

Riconosciuta l'opportunita' di cedere ai Comuni i ricoveri costruiti dallo Stato in occasione di desto terremoto, nonche' le aree su cui detti ricoveri esistono; Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri segretari di Stato per l'interno, per i lavori pubblici, per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per la cessione ai Comuni danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920 delle aree e dei ricoveri su di esse costruiti si provvedera', in quanto applicabile, a norma del decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1916, n. 54.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi' 27 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.
FACTA - RICCIO - TADDEI
- PARATORE - BERTONE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.