Che eleva da L. 1,95 a L. 6,50 con effetto dal 1° luglio 1921, l'assegno giornaliero agli addetti di corpi armati municipali ed ai pensionati dello Stato o di altre pubbliche Amministrazioni assunti in servizio in forza del R. decreto 26 novembre 1911, n. 1317. (022U0969)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))